Riassunto
La Direttiva NIS 2 impone alle banche nuovi obblighi di cybersicurezza e di gestione degli incidenti informatici.
Un caso di phishing o di frode ai correntisti può oggi integrare un vero e proprio “incidente” ai sensi della normativa europea, con conseguenti obblighi di segnalazione e potenziale responsabilità dell’istituto di credito.
Un’analisi tecnico-forense per comprendere come NIS 2, DORA e PSD2 ridisegnano la tutela digitale nel settore bancario.
Dalla Direttiva NIS alla NIS 2: cybersicurezza, frodi bancarie e responsabilità delle banche nel nuovo quadro europeo
Negli ultimi anni il numero di frodi informatiche ai danni dei correntisti è cresciuto in modo esponenziale: email apparentemente provenienti dalla banca, SMS ingannevoli, telefonate da falsi operatori, link a siti clone perfettamente identici agli originali.
Dietro ciascun episodio si nasconde un sofisticato meccanismo tecnico e psicologico che sfrutta la vulnerabilità umana prima ancora di quella informatica.
Ma fino a che punto la banca può essere ritenuta responsabile di tali episodi?
E in che modo le nuove direttive europee sulla cybersicurezza — NIS e NIS 2 — incidono sull’obbligo degli istituti di credito di prevenire, rilevare e gestire gli incidenti digitali?
La Direttiva NIS 1 (2016/1148/UE): la prima risposta europea alla cybersicurezza
La Direttiva NIS, acronimo di Network and Information Security Directive, approvata nel 2016, è stata il primo atto normativo dell’Unione Europea volto a stabilire un livello comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi degli Stati membri.
Il suo obiettivo principale era quello di garantire la resilienza delle infrastrutture digitali da cui dipendono i servizi essenziali per la collettività: energia, trasporti, sanità, infrastrutture digitali e amministrazioni pubbliche.
Gli obblighi principali introdotti dalla NIS 1 erano:
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l’adozione di misure tecniche e organizzative per la protezione dei sistemi informativi;
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la notifica obbligatoria degli incidenti significativi alle autorità competenti;
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la designazione di punti di contatto nazionali e di un Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
In Italia, la direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 65/2018, che ha istituito il Computer Security Incident Response Team – Italia e definito i soggetti obbligati.
Tuttavia, la NIS 1 ha mostrato presto i suoi limiti: ambito ristretto, disomogeneità nell’applicazione tra Stati membri e insufficiente copertura dei nuovi settori critici emersi con la digitalizzazione.
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La Direttiva NIS 2 (2022/2555/UE) e il D.lgs. 138/2024: il nuovo paradigma della sicurezza digitale
Per colmare le lacune della precedente disciplina, l’Unione Europea ha adottato la Direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS 2, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 138 del 2024.
La NIS 2 amplia notevolmente l’ambito soggettivo e oggettivo della normativa.
Oltre ai settori tradizionali, entrano ora nel perimetro i servizi postali, la gestione dei rifiuti, la produzione alimentare, la manifattura, la pubblica amministrazione e — punto essenziale per il nostro tema — le banche e gli intermediari finanziari.La NIS 2 distingue due categorie di operatori:
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Enti essenziali, che includono soggetti la cui interruzione comporterebbe gravi effetti sulla collettività (come banche, ospedali, gestori energetici);
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Enti importanti, che svolgono comunque attività rilevanti ma di impatto più limitato.
Gli obblighi principali introdotti dalla NIS 2
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Attuazione di un sistema di gestione del rischio informatico (Cyber Risk Management);
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Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate allo “stato dell’arte” tecnologico;
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Piani di continuità operativa e risposta agli incidenti (Incident Response Plan);
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Segnalazione degli incidenti significativi entro 24 ore al CSIRT o all’Autorità nazionale competente, in Italia l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);
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Sanzioni severe: fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale per le imprese inadempienti.
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Le banche come soggetti obbligati NIS 2
Il settore bancario è espressamente incluso tra i settori altamente critici.
Gli istituti di credito, pertanto, rientrano a pieno titolo tra i soggetti obbligati all’adeguamento.
Ma per il mondo finanziario la NIS 2 non è l’unico riferimento.
A essa si affianca un altro regolamento europeo, complementare e più specifico: il Regolamento (UE) 2022/2554, noto come DORA – Digital Operational Resilience Act, entrato in vigore nel 2025.
DORA: la resilienza operativa digitale nel settore finanziario
Il Regolamento DORA disciplina in modo uniforme, per tutto il comparto finanziario europeo:
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la gestione dei rischi informatici;
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la segnalazione degli incidenti digitali;
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i test di resilienza operativa digitale;
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la vigilanza sugli operatori ICT terzi (ad esempio, fornitori di servizi cloud o software bancari).
La combinazione NIS 2 + DORA impone quindi alle banche un duplice obbligo:
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garantire la sicurezza e la continuità dei servizi digitali di rilevanza pubblica;
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assicurare la resilienza interna e la capacità di risposta alle minacce informatiche.
Quando una frode ai correntisti può diventare un “incidente” ai sensi della NIS 2
Il concetto di incidente nella Direttiva NIS 2 è ampio e ricomprende qualsiasi evento che comporti:
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interruzione o degrado significativo dei servizi;
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compromissione della disponibilità, integrità o riservatezza dei dati;
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impatti economici o reputazionali rilevanti.
Phishing e frodi bancarie: un caso di confine
Le truffe ai correntisti tramite phishing (email ingannevoli), smishing (SMS fraudolenti) o vishing (chiamate telefoniche) rientrano di norma tra gli attacchi diretti al cliente, non ai sistemi bancari.
Tuttavia, la linea di confine non è sempre netta.
Se, ad esempio:
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il phishing sfrutta una vulnerabilità della piattaforma online della banca;
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o la frode passa inosservata per mancanza di sistemi di allerta e monitoraggio comportamentale;
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o ancora, la banca non blocca tempestivamente un’anomalia evidente (es. accesso da IP esteri, operazioni non coerenti con le abitudini del cliente);
allora l’evento può essere qualificato come incidente informatico significativo, da segnalare ai sensi della NIS 2 o del Regolamento DORA.
La responsabilità della banca nei confronti del correntista
Sul piano civilistico e bancario, la responsabilità della banca è disciplinata da due norme cardine:
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Articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, che impone all’intermediario una diligenza qualificata nell’esecuzione dei servizi bancari, parametrata alla natura professionale dell’attività.
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Articolo 10 del Decreto Legislativo n. 11/2010, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (Payment Services Directive 2 – PSD2), che stabilisce che, in caso di operazione di pagamento non autorizzata, la banca deve rimborsare immediatamente il cliente, salvo che dimostri dolo o colpa grave di quest’ultimo.
La giurisprudenza è ormai consolidata:
la banca risponde della frode se non prova di aver adottato sistemi di sicurezza “forti” e proporzionati, come:
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autenticazione a più fattori (cosiddetta Strong Customer Authentication);
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sistemi di rilevazione automatica di anomalie (monitoraggio comportamentale);
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notifiche in tempo reale al cliente;
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procedure di blocco immediato delle transazioni sospette.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2950 del 6 febbraio 2021
“La banca è responsabile delle operazioni non autorizzate se non dimostra che le stesse sono state eseguite mediante strumenti di autenticazione forti e che non vi sono state falle nei propri sistemi di sicurezza.”
In altre parole, l’onere della prova grava sulla banca, non sul cliente.
L’istituto deve dimostrare che l’operazione è stata correttamente autenticata e che i propri sistemi non presentavano vulnerabilità note o facilmente prevenibili.
Il ruolo della digital forensics nella prova tecnica
Nelle controversie relative a frodi informatiche bancarie, la digital forensics riveste un ruolo decisivo.
Attraverso l’analisi tecnica dei dispositivi, dei log di rete e dei sistemi di autenticazione, è possibile ricostruire con precisione:
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gli indirizzi IP da cui sono partite le operazioni;
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i timestamp e le sequenze temporali di accesso;
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i device ID utilizzati per l’autenticazione;
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gli eventuali alert interni che avrebbero potuto (o dovuto) attivare la risposta antifrode;
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le modalità con cui la banca ha gestito la segnalazione o il blocco della transazione.
Strumenti tipici in questa fase sono:
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l’acquisizione forense dei log server;
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la verifica degli hash e dell’integrità dei file di sistema;
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l’analisi timeline delle attività digitali;
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la verifica del catena di custodia (chain of custody) dei dati probatori.
La perizia forense, dunque, non serve solo a ricostruire il danno, ma a valutare il livello di diligenza tecnica dell’istituto di credito.
Un mancato monitoraggio o un ritardo nella reazione all’attacco possono costituire elemento di colpa professionale.
Cosa copre la NIS 2 e cosa è invece disciplinato da altre norme
| Ambito | Normativa principale | Esempi pratici |
|---|---|---|
| Sicurezza e resilienza delle infrastrutture bancarie | Direttiva (UE) 2022/2555 – NIS 2 e D.lgs. 138/2024 | Gestione incidenti, notifica a CSIRT, misure tecniche e organizzative |
| Resilienza operativa digitale nel settore finanziario | Regolamento (UE) 2022/2554 – DORA | Risk management ICT, fornitori cloud, testing, governance |
| Tutela del cliente e rimborso operazioni non autorizzate | D.lgs. 11/2010 – PSD2 | Rimborso in caso di phishing o frode |
| Tutela dei dati personali | Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR | Violazioni di dati bancari, data breach |
| Reati informatici | Codice Penale (artt. 615-ter, 640-ter, 491-bis) | Accesso abusivo, frode informatica, falsità in documenti informatici |
Conclusioni: verso una sicurezza “responsabile”
La Direttiva NIS 2 e il Regolamento DORA rappresentano un cambio di paradigma:
non si limitano a imporre standard tecnici, ma introducono un modello di accountability, in cui la sicurezza è una responsabilità gestionale e non solo informatica.
Per gli istituti di credito questo significa:
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dotarsi di sistemi di monitoraggio continuo e risposta automatizzata agli incidenti;
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formare il personale interno sulla gestione delle minacce digitali;
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coordinarsi con i fornitori esterni per garantire la sicurezza della filiera ICT;
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integrare le procedure di digital forensics nei processi di audit e compliance.
Per i professionisti forensi, queste evoluzioni aprono nuove frontiere: la capacità di tradurre un’anomalia tecnica in un elemento probatorio utile in sede giudiziaria sarà sempre più determinante.
In sintesi
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Le banche rientrano pienamente tra i soggetti obbligati ad adeguarsi alla NIS 2.
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Le frodi ai correntisti possono configurare incidenti informatici se coinvolgono carenze nei sistemi di sicurezza della banca.
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L’onere di dimostrare la diligenza e l’adozione di misure adeguate grava sull’istituto di credito.
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La digital forensics rappresenta il ponte tra la dimensione tecnica e quella giuridica della responsabilità bancaria.
✒️ Nota sull’autore
Domenico Moretta è criminalista forense, consulente tecnico specializzato in digital forensics, audio forense e trascrizioni giuridiche. Esperto in Diritto della Società Digitale. Autore di volumi divulgativi e professionali, affianca all’attività peritale un percorso di formazione universitaria in diritto della società digitale.
Con il progetto www.acquisizioneprovedigitali.it, promuove una cultura integrata tra scienze forensi e tutela dei diritti nell’ambiente digitale.
*Nota di trasparenza*: parte di questo contenuto è stato redatto con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2022/2065 (AI Act). Il contenuto è stato supervisionato e approvato da un professionista forense.