Riassunto

La sentenza n. 32770/2025 della Cassazione penale segna un punto di svolta: insistere con messaggi o chiamate WhatsApp dopo che l’altro ha espresso il proprio dissenso costituisce reato di molestia. Il giudice di legittimità sposta il baricentro dalla difesa della vittima alla responsabilità dell’autore, affermando che bloccare non è un obbligo della persona offesa, ma fermarsi è un dovere giuridico.

🔍 Molestie digitali e libertà comunicativa: la Cassazione definisce i limiti dell’insistenza su WhatsApp

di Domenico Moretta – Criminalista, Esperto in Digital Forensics


1️⃣ La questione: quando la comunicazione diventa intrusione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32770 del 3 ottobre 2025, ha affrontato un tema centrale per l’era digitale: può integrare il reato di molestia (art. 660 c.p.) l’invio insistente di messaggi o chiamate all’ex partner dopo la fine della relazione, anche senza contenuti offensivi o minacciosi?

La risposta è sì.
La Suprema Corte conferma che la molestia non si misura sul contenuto del messaggio, ma sull’effetto di disturbo che la comunicazione genera nella vita privata altrui.

2️⃣ Il fatto concreto

L’imputato, dopo la cessazione di un rapporto sentimentale, aveva inviato per circa due settimane numerosi messaggi e chiamate alla ex compagna, nel tentativo di riallacciare i rapporti.
Il Tribunale di Vibo Valentia lo aveva condannato a un’ammenda per il reato di cui all’art. 660 c.p.
Nel ricorso, la difesa sosteneva che:

  • i messaggi non avevano contenuto offensivo;

  • la persona offesa avrebbe potuto bloccare l’utenza;

  • la condotta non era durata a lungo.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la correttezza della condanna.

3️⃣ Il principio di diritto

La Corte ha chiarito che ciò che rileva è l’invasività del mezzo utilizzato, non la possibilità tecnica del destinatario di interrompere il contatto.
La molestia si consuma nel momento in cui l’azione di disturbo si realizza: bloccare o silenziare il mittente non neutralizza il reato, perché l’offesa alla quiete privata è già avvenuta.

Il giudice di legittimità ha riaffermato un concetto essenziale:

“Il reato di molestia si configura anche quando l’autore agisce con petulanza o per altro biasimevole motivo, indipendentemente dal contenuto dei messaggi.”

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4️⃣ Dalla telefonata al messaggio: l’evoluzione interpretativa

Tradizionalmente, l’art. 660 c.p. era associato a comportamenti “fisici” o telefonici.
Oggi, la comunicazione telematica (SMS, WhatsApp, messaggi vocali) è riconosciuta come mezzo idoneo a integrare la condotta molesta.
L’elemento materiale è l’intrusione indebita nella sfera personale, l’elemento soggettivo è la consapevolezza di arrecare fastidio o disturbo.
Anche un corteggiamento apparentemente “romantico” può diventare penalmente rilevante, se insistente o non gradito.

5️⃣ Prospettiva forense: la prova digitale della molestia

Dal punto di vista tecnico, il caso evidenzia l’importanza della corretta acquisizione e conservazione delle prove digitali:

  • gli screenshot delle chat e delle chiamate, allegati alla querela, hanno avuto valore di riscontro;

  • l’analisi forense può ricostruire frequenza, orari, durata e sequenza temporale dei contatti;

  • la catena di custodia resta essenziale per garantire autenticità e integrità del materiale probatorio.

Questa decisione rafforza la sinergia tra diritto penale e digital forensics: la tecnologia non solo è teatro del reato, ma anche mezzo di accertamento oggettivo della condotta.

6️⃣ Implicazioni pratiche

  1. Non conta il numero dei messaggi, ma la loro insistenza e inopportunità.

  2. Non serve un contenuto offensivo: anche parole gentili, se reiterate e indesiderate, sono molestia.

  3. Non rileva la possibilità di bloccare: la legge non sposta l’onere sulla vittima.

  4. L’autore deve fermarsi al primo “no”, pena la rilevanza penale della condotta.

7️⃣ Considerazione conclusiva

Questa sentenza rappresenta un passo decisivo verso la ricontestualizzazione del reato di molestia nel mondo digitale.
Il diritto penale riconosce che la libertà di comunicare non può trasformarsi in diritto di invadere.
Il confine fra dialogo e persecuzione non è più solo semantico, ma anche digitale: ogni notifica, ogni “messaggio non richiesto” può essere il segnale di una condotta che oltrepassa la soglia della legalità.

✒️ Nota sull’autore

Domenico Moretta è criminalista forense, consulente tecnico specializzato in digital forensics, audio forense e trascrizioni giuridiche. Esperto in Diritto della Società Digitale. Autore di volumi divulgativi e professionali, affianca all’attività peritale un percorso di formazione universitaria in diritto della società digitale.
Con il progetto www.acquisizioneprovedigitali.it, promuove una cultura integrata tra scienze forensi e tutela dei diritti nell’ambiente digitale.

*Nota di trasparenza*: parte di questo contenuto è stato redatto con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2022/2065 (AI Act). Il contenuto è stato supervisionato e approvato da un professionista forense.