Riassunto

L’art. 234 c.p.p. consente l’ingresso degli screenshot come documenti informatici, ma non certifica la loro genuinità. La verifica dell’integrità si attiva solo in caso di contestazione, quando subentra la digital forensics con acquisizioni tecniche secondo standard ISO. Un’analisi chiara su un tema molto frainteso.

Art. 234 c.p.p. e “documento informatico”: perché l’acquisizione è semplice ma la genuinità non è mai scontata

di Domenico Moretta – Criminalista, Esperto in Digital Forensics


L’acquisizione di una chat tramite screenshot è uno dei temi che, oggi, generano più confusione tra avvocati, operatori e persino tra gli addetti ai lavori. L’idea che uno screenshot possa “entrare” nel processo penale senza copie forensi e senza garanzie tecniche sembra in contraddizione con l’impianto introdotto dalla L. 48/2008 e dagli standard tecnici più autorevoli, come la ISO/IEC 27037:2023.

In realtà, non c’è alcuna contraddizione.


C’è, invece, la necessità di distinguere acquisizione del documento informatico e validazione forense del contenuto digitale.

Screenshot e art. 234 c.p.p.: perché è ammesso?

L’art. 234 c.p.p. consente l’acquisizione dei “documenti”, senza richiedere particolari forme. Lo screenshot di una chat – per quanto fragile, alterabile e privo di garanzie tecniche – è comunque un documento informatico: rappresenta una riproduzione statica di ciò che si vede sullo schermo del dispositivo.

Da qui la sua facile acquisibilità.

Non è uno strumento probatorio privilegiato, non ha valore legale automatico, non ha presunzioni particolari: semplicemente, è un documento, e come tale può entrare nel processo.

Ma allora chi garantisce genuinità e integrità?

Ecco il punto critico, quello che genera il disorientamento:
l’acquisizione ex art. 234 c.p.p. non garantisce nulla in termini di integrità e autenticità.

L’integrità non è presunta.

La genuinità non è certificata da nessuno.

La norma si limita a consentire l’ingresso di un oggetto probatorio; non certifica la sua affidabilità.

La verifica della genuinità non avviene “a monte”, ma a valle, nella dialettica processuale.

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Il sistema delle contestazioni: la chiave di lettura

Il codice di rito prevede un meccanismo molto chiaro:

  • la parte contro cui il documento è prodotto può disconoscerlo;

  • il giudice, di fronte alla contestazione, può attivare gli strumenti di verifica (tra cui l’acquisizione del dispositivo e le analisi forensi).

In altre parole:

La genuinità non è data per scontata;
spetta alla parte eccepirne l’inaffidabilità;
solo a quel punto interviene la tecnica forense.

Il sistema non è fondato sull’affidabilità intrinseca dello screenshot, ma sulla possibilità per la parte di metterne in dubbio l’autenticità, costringendo l’autorità giudiziaria a un accertamento tecnico completo.

Apparente paradosso: perché la legge tecnica (L. 48/2008, ISO/IEC 27037/2023) non si applica automaticamente?

Gli standard tecnici e le best practice – ISO/IEC 27037, SWGDE, ENFSI, linee guida nazionali – definiscono come dovrebbe essere acquisita correttamente una prova digitale.

Ma questi standard entrano in gioco soltanto se si procede a una digital forensic acquisition:
copia bit-per-bit, catena di custodia, hashing, metodologia ripetibile e verificabile.

Uno screenshot, invece:

  • non è una copia forense;

  • non preserva metadati significativi;

  • è facilmente alterabile;

  • non mantiene il contesto della conversazione;

  • non è verificabile senza il dispositivo originale.

Tuttavia, il legislatore non ha imposto l’obbligo di utilizzare tecniche forensi per acquisire un documento informatico.
Ha previsto un modello bifasico:

  1. Ingresso garantito ex art. 234 c.p.p.

  2. Verificazione eventuale tramite strumenti forensi quando nasce un contestazione.

La L. 48/2008 e gli standard ISO operano nella seconda fase, non nella prima.

Il ruolo decisivo della parte tecnica: la verifica forense

Quando il documento viene contestato o quando il giudice ritiene necessario un approfondimento, si passa dalla fotografia all’analisi tecnica:

  • acquisizione del dispositivo tramite strumenti certificati;

  • preservazione dell’immagine forense con hash e catena di custodia;

  • analisi dei database delle app di messaggistica;

  • verifica delle corrispondenze temporali;

  • ricostruzione del contesto reale della conversazione.

Solo in questo momento entra in gioco la metodologia ISO/IEC 27037/2023:
identificazione, raccolta, acquisizione, preservazione e documentazione forense.

In sintesi:
lo screenshot fa entrare il problema nel processo;
la digital forensics lo risolve.

Qual è, allora, l’equilibrio del sistema?

Il sistema italiano non si basa su presunzioni tecnologiche, ma su un principio molto semplice:

ciò che è fragile può entrare, ma non per questo vale.

L’ingresso non implica la validità.

La validità non è presunta.

La verifica non è automatica, ma condizionata alla contestazione o alla valutazione del giudice.

È un modello che tutela:

  • il diritto alla prova della parte che produce il documento,

  • il diritto di difesa della parte contro cui è prodotto,

  • il ruolo centrale della scienza forense come strumento chiarificatore.

Conclusione: screenshot ammesso, verità altrove

Lo screenshot non è di per sé una prova “debole”: è una prova non garantita.

Il suo valore dipende dalla dialettica processuale e, quando necessario, dall’intervento della digital forensics.

L’art. 234 c.p.p. non genera confusione: fotografa un principio chiaro del nostro sistema probatorio.
La tecnologia serve quando serve, non sempre e non comunque.

Senza contestazione non c’è verifica, e senza verifica non c’è affidabilità scientifica.

È proprio qui che si innesta il ruolo del consulente tecnico forense: trasformare un’immagine statica in un dato verificabile, contestualizzato e riproducibile.

✒️ Nota sull’autore

Domenico Moretta è criminalista forense, consulente tecnico specializzato in digital forensics, audio forense e trascrizioni giuridiche. Esperto in Diritto della Società Digitale. Autore di volumi divulgativi e professionali, affianca all’attività peritale un percorso di formazione universitaria in diritto della società digitale.
Con il progetto www.acquisizioneprovedigitali.it, promuove una cultura integrata tra scienze forensi e tutela dei diritti nell’ambiente digitale.

*Nota di trasparenza*: parte di questo contenuto è stato redatto con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2022/2065 (AI Act). Il contenuto è stato supervisionato e approvato da un professionista forense.