Riassunto
Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, chiarisce che la pubblicazione sui social di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Una decisione importante che valorizza il diritto del minore alla costruzione della propria identità digitale e alla futura autodeterminazione informativa.
Sharenting: il Garante Privacy ferma le foto dei minori sui social senza il consenso di entrambi i genitori
Dott. Domenico Moretta
Criminalista forense – Digital & Audio Forensics Expert
Studioso di diritto delle nuove tecnologie e prova digitale
Non basta dire “è solo una foto di famiglia”: l’immagine di un minore è un dato personale e contribuisce alla costruzione della sua identità digitale
Il tema dello sharenting, cioè la pubblicazione online da parte dei genitori di immagini, video e informazioni riguardanti i figli minori, torna al centro dell’attenzione con un nuovo e significativo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, l’Autorità ha chiarito un principio di particolare rilievo: la pubblicazione sui social network di fotografie raffiguranti minori di quattordici anni richiede il consenso preventivo di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
- Non rileva che le immagini siano poche.
Non rileva che siano apparentemente innocue.
Non rileva che il profilo social sia impostato come “privato”.
Non rileva, soprattutto, che la finalità sia affettiva, familiare o relazionale.
La fotografia di un minore, quando viene pubblicata online, è un dato personale. E come tale richiede una base giuridica idonea, soprattutto quando il soggetto ritratto non ha ancora piena capacità di comprendere le conseguenze della propria esposizione digitale.
Il caso esaminato dal Garante
La vicenda nasce dal reclamo presentato da un genitore che lamentava la pubblicazione, da parte dell’altro genitore, di immagini raffiguranti i figli minori sui social network, in particolare su Facebook.
Le fotografie ritraevano i minori in contesti ordinari di vita familiare: momenti quotidiani, ricorrenze, attività ludiche, situazioni apparentemente serene e prive di contenuti offensivi o degradanti.
Il genitore che aveva pubblicato le immagini sosteneva che la condivisione fosse limitata a una cerchia ristretta di contatti e che la finalità fosse esclusivamente affettiva e relazionale. In sostanza: nessuna esposizione commerciale, nessuna volontà lesiva, nessun contenuto pregiudizievole.
Il Garante, tuttavia, ha impostato la questione su un piano diverso e più rigoroso: non si tratta di valutare soltanto se la fotografia sia “bella”, “neutra” o “non offensiva”, ma se la pubblicazione online dell’immagine del minore sia sorretta da una valida base giuridica e sia realmente conforme al suo superiore interesse.
L’immagine del minore non appartiene ai genitori
Il punto centrale del provvedimento è proprio questo: l’immagine del figlio non può essere trattata come una semplice estensione della libertà comunicativa dei genitori.
Il minore non è un oggetto della narrazione familiare online. È un soggetto titolare di diritti propri, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e alla futura autodeterminazione informativa.
Quando un genitore pubblica una fotografia del figlio, non sta soltanto condividendo un ricordo. Sta contribuendo alla costruzione di una traccia digitale che può permanere nel tempo, essere copiata, salvata, inoltrata, ricondivisa, indicizzata o comunque sottratta al controllo originario.
Da questo punto di vista, il provvedimento del Garante segna un passaggio culturale importante: la privacy del minore non viene tutelata solo per evitare un danno immediato, ma anche per preservare la sua libertà futura di decidere come presentarsi online.
Il consenso di entrambi i genitori
Per i minori infraquattordicenni, il Garante richiama la necessità del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di responsabilità genitoriale condivisa, la pubblicazione sui social di immagini del figlio richiede quindi il consenso di entrambi i genitori.
La ragione è evidente: pubblicare l’immagine di un minore online non è un atto meramente ordinario o privo di conseguenze. È un trattamento di dati personali che può incidere sulla sfera privata, relazionale e identitaria del minore.
Quando uno dei due genitori manifesta il proprio dissenso, la pubblicazione non può essere considerata lecita sulla sola base della volontà dell’altro.
Questo principio assume rilievo soprattutto nei contesti di conflittualità familiare, separazione o difficoltà comunicativa tra i genitori. Il dissenso di uno dei due non può essere liquidato automaticamente come atteggiamento ostruzionistico: quando sono in gioco dati personali di un minore, la prudenza deve prevalere.
Uno degli aspetti più interessanti del provvedimento riguarda il ridimensionamento dell’argomento secondo cui la pubblicazione sarebbe lecita perché effettuata su un profilo social chiuso o visibile solo a una cerchia limitata di contatti.
Il Garante ribadisce un principio ormai centrale nella valutazione dei contenuti online: la riservatezza tecnica di un profilo non elimina la naturale capacità diffusiva della rete.
Un contenuto pubblicato su un social network può essere salvato, fotografato tramite screenshot, inoltrato, ricondiviso o reso visibile a soggetti ulteriori. Inoltre, le impostazioni privacy possono essere modificate nel tempo e il controllo effettivo sul contenuto tende progressivamente a ridursi.
In altri termini, il social network non equivale a un album di famiglia custodito in casa. La pubblicazione online introduce una dimensione di circolazione potenziale che rende il dato personale molto più esposto.
La vera novità: l’identità digitale futura del minore
L’elemento più innovativo del provvedimento è il riferimento alla futura autodeterminazione digitale del minore.
Ogni bambino, crescendo, dovrebbe poter decidere quali aspetti della propria vita rendere pubblici e quali mantenere riservati. La pubblicazione sistematica di fotografie, video, abitudini, ricorrenze, luoghi frequentati e informazioni familiari rischia invece di anticipare questa scelta, creando un’identità digitale prima ancora che il soggetto interessato possa esprimere una volontà consapevole.
Il problema, quindi, non è soltanto il possibile uso improprio dell’immagine da parte di terzi. Il problema è anche la costruzione anticipata di una biografia digitale non scelta dal minore.
Questo è un passaggio decisivo: lo sharenting non viene più letto soltanto come una questione di buon senso familiare, ma come un tema di responsabilità giuridica, educativa e digitale.
Considerazioni da criminalista: una fotografia online non è mai solo una fotografia
Dal punto di vista criminalistico e della digital forensics, la pubblicazione online di immagini di minori presenta profili che spesso vengono sottovalutati.
Una fotografia pubblicata sui social può contenere molte più informazioni di quanto appaia a prima vista. Anche quando i metadati tecnici vengono rimossi dalla piattaforma, l’immagine può rivelare elementi ambientali, abitudini familiari, luoghi frequentati, contesto abitativo, scuola, attività sportive, relazioni, condizioni economiche o altri dettagli indiretti.
Inoltre, l’immagine può essere:
- salvata da terzi;
- acquisita tramite screenshot;
- ricondivisa fuori dal contesto originario;
- utilizzata per creare profili falsi;
- manipolata con strumenti di editing o intelligenza artificiale;
- inserita in raccolte o archivi non controllabili;
- associata nel tempo ad altri dati disponibili online.
La valutazione, quindi, non dovrebbe limitarsi alla domanda: “Questa foto è imbarazzante o offensiva?”.
La domanda corretta dovrebbe essere: “Sto creando una traccia digitale del minore che potrà essere riutilizzata, interpretata o manipolata fuori dal mio controllo?”.
Il rischio non richiede necessariamente un danno già avvenuto
Un altro punto rilevante riguarda la prova del danno.
Il provvedimento evidenzia che, per intervenire a tutela del minore, non è necessario attendere che si verifichi un danno concreto e attuale. In materia di protezione dei dati personali, soprattutto quando riguarda soggetti vulnerabili, la logica è anche preventiva.
Questo aspetto è molto importante.
Nella pratica quotidiana si tende spesso a minimizzare: “Non è successo nulla”, “la foto l’hanno vista solo gli amici”, “non c’è nulla di male”, “lo fanno tutti”.
Ma la protezione dei dati personali non opera solo dopo il danno. Opera anche prima, per evitare che un’esposizione non necessaria possa generare conseguenze future difficilmente rimediabili.
Il provvedimento del Garante dovrebbe indurre i genitori a una riflessione più ampia.
La presenza digitale dei figli non può essere costruita in modo inconsapevole, emotivo o automatico. Pubblicare una fotografia può sembrare un gesto semplice, ma nell’ambiente digitale ogni contenuto può assumere una vita autonoma.
La responsabilità genitoriale, oggi, include anche una responsabilità digitale.
Educare un minore alla prudenza online significa, prima di tutto, dare l’esempio. È difficile spiegare a un adolescente di non esporsi troppo sui social se, per anni, la sua vita è stata documentata online dagli adulti senza particolare cautela.
Consigli pratici per i genitori
La soluzione non è necessariamente demonizzare ogni fotografia familiare, ma adottare un criterio di prudenza rafforzata.
Prima di pubblicare immagini di un minore, sarebbe opportuno chiedersi:
- È davvero necessario pubblicare questa foto?
- Il minore è riconoscibile?
- L’immagine rivela luoghi, abitudini o dettagli personali?
- L’altro genitore è d’accordo?
- Il minore, crescendo, potrebbe non gradire questa esposizione?
- La fotografia potrebbe essere salvata, estratta dal contesto o riutilizzata?
- Sto condividendo un momento familiare o sto costruendo una narrazione pubblica del figlio?
In presenza di dubbi, la scelta più prudente è evitare la pubblicazione oppure utilizzare soluzioni meno invasive: immagini di spalle, volti oscurati, dettagli non identificativi, condivisione privata non social e comunque sempre con il consenso dell’altro genitore quando necessario.
Attenzione anche a scuole, sport e attività ricreative
Il tema non riguarda solo i genitori.
Fotografie di minori vengono spesso pubblicate anche da scuole, associazioni sportive, parrocchie, centri estivi, palestre, società dilettantistiche e organizzatori di eventi.
Anche in questi casi occorre particolare attenzione: informative chiare, consensi specifici, finalità determinate, tempi di conservazione, limitazione della diffusione e possibilità concreta di revoca.
La pubblicazione dell’immagine di un minore non dovrebbe mai essere trattata come una formalità burocratica. È una scelta che incide sulla sua rappresentazione pubblica.
Il provvedimento del Garante Privacy n. 314/2026 conferma un principio destinato ad assumere crescente importanza: l’identità digitale del minore merita una tutela autonoma e preventiva.
Lo sharenting non è più una pratica da valutare solo sul piano del costume, dell’opportunità o della sensibilità familiare. È un trattamento di dati personali che richiede consapevolezza, base giuridica e rispetto del superiore interesse del minore.
La fotografia di un figlio non è semplicemente “una foto nostra”.
È un frammento della sua identità.
E l’identità digitale, una volta immessa nella rete, può diventare molto più difficile da controllare di quanto si immagini.
✒️ Nota sull’autore
Domenico Moretta, laureato in Diritto della Società Digitale, è criminalista forense e consulente tecnico specializzato in digital forensics, audio forense e trascrizioni giuridiche. Autore di volumi divulgativi e professionali, affianca all’attività peritale un costante percorso di approfondimento nelle discipline giuridiche e nelle tecnologie applicate alla prova digitale.
Con il progetto www.acquisizioneprovedigitali.it promuove una cultura integrata tra scienze forensi, innovazione tecnologica e tutela dei diritti nell’ambiente digitale.
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*Nota di trasparenza*: parte di questo contenuto è stato redatto con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2022/2065 (AI Act). Il contenuto è stato supervisionato e approvato da un professionista forense.