Giustizia, media e reputazione digitale: le nuove linee guida CSM cambiano il modo di comunicare le indagini

Dott. Domenico Moretta
Criminalista forense – Digital & Audio Forensics Expert
Studioso di diritto delle nuove tecnologie e prova digitale


Dalla presunzione di innocenza alla tutela della reputazione nell’ecosistema digitale

La comunicazione giudiziaria non è più un tema soltanto ordinamentale o giornalistico. È diventata una questione di garanzie, reputazione, memoria digitale e qualità dell’informazione pubblica. Una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può rimanere indicizzata per anni, essere rilanciata dai social, essere ripresa da aggregatori, motori di ricerca, archivi online e piattaforme di informazione, anche quando il procedimento si conclude con un’archiviazione, una revoca, un proscioglimento o un’assoluzione.

È in questo scenario che si colloca l’aggiornamento delle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari. Il documento, pubblicato nel giugno 2026, aggiorna l’impianto del 2018 e recepisce il nuovo quadro normativo formatosi dopo il d.lgs. 188/2021 e il d.lgs. 198/2024. La delibera viene presentata come aggiornamento delle linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.

Il punto più rilevante è il passaggio da una tutela centrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che comprende espressamente la protezione reputazionale della persona. La comunicazione istituzionale, secondo la nuova impostazione, deve essere vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata.

Il quadro normativo: Direttiva UE, d.lgs. 188/2021 e art. 5 d.lgs. 106/2006

Il punto di partenza è la Direttiva UE 2016/343, dedicata al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto dell’imputato di presenziare al processo. La Direttiva impone agli Stati membri di evitare che dichiarazioni pubbliche delle autorità presentino la persona sottoposta a procedimento come colpevole prima dell’accertamento definitivo.

In Italia, il recepimento è avvenuto con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Il decreto è espressamente finalizzato all’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 2016/343 in materia di presunzione di innocenza.

Il d.lgs. 188/2021 ha inciso in modo significativo sull’art. 5 del d.lgs. 106/2006, cioè sulla norma che disciplina i rapporti tra Procura della Repubblica e organi di informazione. Il procuratore mantiene i rapporti con la stampa personalmente o tramite magistrato delegato, ma le informazioni devono essere diffuse tramite comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, tramite conferenze stampa motivate. Inoltre, la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando sia strettamente necessaria alla prosecuzione delle indagini o ricorrano specifiche ragioni di interesse pubblico.

La norma richiede anche che le informazioni chiariscano la fase del procedimento e rispettino il diritto della persona sottoposta a indagini o dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a condanna irrevocabile. È inoltre vietato attribuire ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

A questo quadro si aggiunge il d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che ha ulteriormente rafforzato alcuni profili della presunzione di innocenza. In particolare, la legge delega richiamata dal decreto prevedeva la modifica dell’art. 114 c.p.p. per introdurre il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare.

La novità sostanziale: la notizia giudiziaria non è più un atto “istantaneo”

La vera innovazione culturale delle linee guida CSM è questa: la comunicazione giudiziaria non viene più considerata come un atto che si esaurisce nel momento della pubblicazione del comunicato o della conferenza stampa. Nell’ambiente digitale, la notizia continua a vivere.

Una notizia di arresto, una misura cautelare, un’indagine per reati gravi o socialmente sensibili può produrre effetti immediati e durevoli: perdita di credibilità, danno lavorativo, isolamento sociale, pregiudizio familiare, esposizione mediatica, indicizzazione sui motori di ricerca, rilanci social e permanenza negli archivi online. Le linee guida prendono atto proprio di questo fenomeno: la comunicazione deve confrontarsi con la permanenza online delle notizie, con la loro indicizzazione e con la possibilità che informazioni provvisorie generino effetti reputazionali durevoli.

È qui che la presunzione di innocenza assume una dimensione nuova. Non basta evitare frasi apertamente colpevoliste. Occorre anche evitare che una rappresentazione iniziale, magari legittima al momento della diffusione, si cristallizzi nel tempo come verità sociale definitiva.

Comunicazione iniziale, reattiva e di aggiornamento

La delibera distingue tre momenti della comunicazione istituzionale.

Il primo è la comunicazione iniziale, cioè quella con cui l’ufficio informa l’opinione pubblica dell’esistenza di un procedimento, di un’operazione, di una misura o di un fatto investigativo di interesse pubblico.

Il secondo è la comunicazione reattiva, già presente nell’impostazione precedente: serve a correggere informazioni inesatte, distorte o dannose diffuse nel circuito mediatico.

Il terzo è la vera novità: la comunicazione di aggiornamento. Se l’ufficio ha comunicato una notizia nella fase iniziale, deve valutare la necessità di aggiornare il quadro quando l’evoluzione del procedimento cambia il significato della vicenda. Si pensi ad archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri esiti di segno diverso rispetto alla comunicazione originaria.

Il criterio è quello della tempestività, della visibilità e della simmetria informativa. In termini semplici: se una notizia giudiziaria è stata comunicata con evidenza, anche il suo superamento o ridimensionamento deve essere comunicato in modo visibile e proporzionato. Non può esserci un comunicato di apertura rumoroso e un esito favorevole all’indagato affidato al silenzio.

Comunicato scritto come regola, conferenza stampa come eccezione

Le linee guida rafforzano il modello della comunicazione sobria e impersonale. Il comunicato scritto diventa la modalità ordinaria, mentre la conferenza stampa viene ricondotta a strumento eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, da esplicitare preventivamente in un atto motivato.

La ratio è evidente: il comunicato scritto è verificabile, archiviabile, controllabile, meno esposto a enfasi narrativa. La conferenza stampa, invece, soprattutto se accompagnata da immagini, divise, slide, intercettazioni, nomi operativi suggestivi o ricostruzioni non strettamente necessarie, può facilmente trasformarsi in una rappresentazione mediatica dell’accusa.

Questo non significa negare il diritto dei cittadini a essere informati. Significa, piuttosto, distinguere tra informazione istituzionale e spettacolarizzazione dell’indagine.

Il ruolo del procuratore, la delega e il divieto di personalizzazione

L’art. 5 del d.lgs. 106/2006 attribuisce al procuratore della Repubblica la cura dei rapporti con gli organi di informazione. La delega è possibile, ma deve rimanere organizzata, motivata e coerente con la struttura dell’ufficio. Le linee guida escludono la possibilità di delegare stabilmente la comunicazione al magistrato titolare del singolo procedimento.

La ragione è tecnica e istituzionale: la comunicazione deve essere attribuita all’ufficio, non al singolo magistrato. Personalizzare la comunicazione intorno al pubblico ministero titolare delle indagini rischia di far coincidere la narrazione pubblica con la prospettiva dell’accusa e di alterare l’immagine di imparzialità dell’istituzione.

Il magistrato assegnatario può certamente fornire contributi tecnici all’interno dell’ufficio, soprattutto nei procedimenti complessi, ma la comunicazione verso l’esterno deve rimanere istituzionale, impersonale e controllata.

Polizia giudiziaria: il nodo operativo più delicato

Un punto particolarmente sensibile riguarda la polizia giudiziaria. L’art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. 106/2006 consente al procuratore di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato, tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa, con autorizzazione motivata.

Qui si apre un problema concreto: se una notizia è stata diffusa dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del procuratore, chi deve curare il successivo aggiornamento in caso di archiviazione, revoca o proscioglimento? La delibera CSM non disciplina in modo espresso questo profilo, ma appare ragionevole ritenere che l’aggiornamento debba seguire la stessa logica di responsabilità istituzionale: se la comunicazione originaria è entrata nello spazio pubblico attraverso un canale autorizzato, anche l’eventuale rettifica o aggiornamento dovrebbe essere coordinato con l’ufficio requirente.

È un punto decisivo, perché molte operazioni mediaticamente rilevanti vengono percepite dall’opinione pubblica attraverso il linguaggio, le immagini e i comunicati delle forze di polizia. Se la tutela reputazionale deve essere effettiva, non può arrestarsi al solo comunicato della Procura.

Il rischio opposto: la compressione della cronaca giudiziaria

L’equilibrio, però, è fragile. Una lettura eccessivamente rigida delle linee guida potrebbe produrre un effetto indesiderato: il silenzio preventivo degli uffici giudiziari, per timore di dover poi rettificare, integrare o aggiornare. Alcuni commenti hanno già segnalato il rischio di un self-restraint informativo capace di incidere negativamente sul diritto-dovere di cronaca giudiziaria.

Anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha espresso preoccupazione, avvertendo che il contenimento delle conferenze stampa non dovrebbe diventare un alibi per comunicati poveri, privi di informazioni utili, né per ostacolare il lavoro di verifica dei giornalisti. La FNSI ha inoltre richiamato la distinzione tra divieto di pubblicazione di determinati atti e possibilità per il giornalista di conoscerne il contenuto per poterlo riassumere correttamente.

Questo è il punto di caduta: tutelare la reputazione non può significare oscurare la giustizia. Il cittadino ha diritto di conoscere fatti di interesse pubblico; l’indagato ha diritto a non essere trasformato in colpevole mediatico; il giornalista ha diritto di accedere alle informazioni necessarie per raccontare in modo accurato; l’ufficio giudiziario ha il dovere di comunicare senza enfasi, senza opacità e senza autocelebrazione.

La dimensione digitale: il problema non è solo “cosa” si comunica, ma “come resta online”

Da un punto di vista tecnico, la parte più moderna delle linee guida è quella che guarda alla permanenza digitale. La reputazione non viene lesa soltanto dalla notizia falsa, ma anche dalla notizia incompleta, non aggiornata o decontestualizzata.

Il diritto all’oblio, nella prospettiva privacy, è collegato alla cancellazione dei dati personali e alla possibilità di intervenire anche su link, copie o riproduzioni quando ricorrono i presupposti dell’art. 17 GDPR. Il Garante Privacy ricorda che il diritto all’oblio si configura come diritto alla cancellazione dei dati personali in forma rafforzata e che, in alcuni casi, coinvolge anche i titolari che hanno reso pubblici quei dati.

Ma nel campo della cronaca giudiziaria il problema non si risolve sempre con la cancellazione. Spesso la soluzione più corretta è l’aggiornamento visibile, la contestualizzazione, la deindicizzazione nei casi dovuti, la rettifica proporzionata, la correlazione tra notizia originaria e sviluppo successivo.

Per questo le linee guida CSM parlano di comunicazione riparabile e aggiornata. Il punto non è riscrivere la storia, ma impedire che una fase provvisoria del procedimento diventi, per effetto dell’ecosistema digitale, una condanna reputazionale permanente.

Tracciabilità, conservazione e memoria organizzativa

Un altro aspetto importante, anche per chi si occupa di prova digitale, è la tracciabilità delle decisioni comunicative. Le linee guida richiedono la conservazione ordinata dei comunicati, degli atti motivati che dispongono conferenze stampa, delle autorizzazioni e della documentazione audio-video delle conferenze.

Questa previsione è molto significativa. La comunicazione giudiziaria non è più una prassi informale, ma una vera attività istituzionale soggetta a responsabilità, controllo e memoria organizzativa.

In prospettiva tecnico-forense, ciò suggerisce alcune buone prassi: archiviazione dei comunicati con data certa, conservazione delle versioni pubblicate online, registrazione integrale delle conferenze stampa, tracciamento degli aggiornamenti, collegamento tra comunicazione originaria e successiva rettifica, conservazione dei materiali multimediali e documentazione delle autorizzazioni rilasciate alla polizia giudiziaria.

La comunicazione, in altre parole, deve diventare verificabile anche ex post.

Una proposta di equilibrio: né gogna né silenzio

Le nuove linee guida CSM non dovrebbero essere lette come una stretta contro la cronaca giudiziaria. La lettura più corretta è diversa: la comunicazione giudiziaria deve continuare a esistere, ma deve essere più rigorosa, meno spettacolare, più rispettosa della fase processuale e più consapevole degli effetti digitali.

La cronaca giudiziaria è essenziale in una democrazia. Consente il controllo pubblico sull’esercizio della giurisdizione, rende conoscibili fenomeni criminali rilevanti, permette di comprendere l’azione dello Stato, dà conto di vicende di interesse collettivo.

Ma la cronaca giudiziaria non può trasformarsi in processo mediatico, né la comunicazione istituzionale può diventare anticipazione narrativa della colpevolezza.

La formula di equilibrio potrebbe essere questa: informare quanto necessario, spiegare il contesto, evitare l’enfasi, aggiornare gli sviluppi, conservare traccia delle comunicazioni, rendere visibile anche ciò che smentisce o ridimensiona la notizia originaria.

Conclusione

La delibera CSM del giugno 2026 intercetta una trasformazione profonda: nell’epoca digitale, la presunzione di innocenza non si tutela soltanto nelle aule di giustizia, ma anche nel modo in cui Procure, polizia giudiziaria, giornalisti, piattaforme e motori di ricerca contribuiscono alla costruzione pubblica della vicenda penale.

Il vero tema non è scegliere tra segreto e trasparenza, tra garantismo e informazione, tra tutela della persona e diritto di cronaca. Il vero tema è costruire una comunicazione giudiziaria adulta: sobria, documentata, proporzionata, tecnicamente tracciabile e capace di aggiornarsi quando il procedimento cambia direzione.

In uno Stato di diritto, la giustizia deve poter essere raccontata. Ma deve essere raccontata senza trasformare l’indagine in condanna, il sospetto in identità pubblica e la notizia provvisoria in memoria digitale permanente.

ete, può diventare molto più difficile da controllare di quanto si immagini.

✒️ Nota sull’autore

Domenico Moretta, laureato in Diritto della Società Digitale, è criminalista forense e consulente tecnico specializzato in digital forensics, audio forense e trascrizioni giuridiche. Autore di volumi divulgativi e professionali, affianca all’attività peritale un costante percorso di approfondimento nelle discipline giuridiche e nelle tecnologie applicate alla prova digitale.
Con il progetto www.acquisizioneprovedigitali.it promuove una cultura integrata tra scienze forensi, innovazione tecnologica e tutela dei diritti nell’ambiente digitale.

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