Nello stalking digitale, bloccare un profilo può interrompere il contatto su una piattaforma. Se i messaggi riprendono altrove, il passaggio da un canale all’altro può aiutare a ricostruire la persistenza della condotta. Il TAR Toscana, sezione IV, con la sentenza n. 1825 del 30 settembre 2026, ha respinto il ricorso contro un ammonimento del questore di Firenze fondato su contatti insistenti protratti per mesi. Nella decisione hanno avuto rilievo la successione degli episodi, il contenuto delle comunicazioni e la loro prosecuzione dopo il rifiuto.
Che cosa ha valutato il TAR Toscana
La donna aveva espresso la volontà di interrompere i contatti e aveva manifestato il disagio provocato dai messaggi. La documentazione esaminata dal TAR mostrava che i tentativi erano proseguiti sui social e fino alla posta elettronica. Il collegio ha considerato anche l’uso di una recensione negativa per ottenere lo sblocco, i messaggi in cui il mittente manifestava l’intenzione di sapere dove la donna abitasse e il tono intimidatorio assunto da alcuni contenuti. I contatti erano proseguiti anche dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che la destinataria potesse interrompere le comunicazioni usando le funzioni di blocco. La ricostruzione del TAR mostra il limite concreto di quell’argomento. Una volta chiuso un canale, le comunicazioni riapparivano su un altro. Il collegio ha valutato anche stati e storie pubblicati sul profilo del mittente e riferiti indirettamente alla donna. Il loro significato intimidatorio emergeva dal contesto, che comprendeva i messaggi precedenti e i richiami allusivi a episodi di violenza. La sequenza si era svolta senza appostamenti presso l’abitazione e senza episodi di violenza fisica.
Quando può intervenire il questore
L’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 consente alla persona offesa di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere l’ammonimento al questore finché non sia stata proposta querela. Se ritiene fondata l’istanza, il questore ammonisce oralmente il destinatario, lo invita a tenere una condotta conforme alla legge e redige un verbale. Il provvedimento ha funzione preventiva. Se un soggetto già ammonito commette il delitto di atti persecutori, la legge prevede l’aumento della pena e la procedibilità d’ufficio, anche se la persona offesa è diversa da quella tutelata dal precedente ammonimento.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la valutazione preventiva può fondarsi su indizi attendibili di una condotta reiterata, minacciosa o molesta, idonea a generare ansia e paura e suscettibile di aggravarsi. Nel caso toscano, il TAR ha ritenuto adeguata l’istruttoria, che comprendeva l’audizione della persona offesa, l’acquisizione della documentazione e le memorie difensive dell’interessato. Il giudizio riguardava la legittimità dell’ammonimento e la ragionevolezza della valutazione del rischio al momento della sua adozione.
In sede penale, l’art. 612-bis c.p. richiede invece l’accertamento delle condotte reiterate di minaccia o molestia e di almeno uno degli eventi previsti dalla norma. Si tratta del grave e perdurante stato di ansia o paura, del fondato timore per l’incolumità propria o di una delle persone indicate dalla norma, oppure dell’alterazione delle abitudini di vita imposta dalla condotta. Il ricorso a strumenti informatici o telematici costituisce un’aggravante prevista dall’articolo.
Come documentare lo stalking digitale dopo il blocco
Dal punto di vista forense, conviene partire da una domanda precisa. Quale contatto è documentato, su quale canale e in quale rapporto temporale con il rifiuto o il blocco? Uno screenshot conserva ciò che era visibile sullo schermo. Per ricostruire la sequenza e valutare l’attribuzione dei profili servono, quando disponibili, elementi ulteriori.
- Conservare il contesto. Salvare le schermate originali con il nome del profilo, l’identificativo o il link, la data e l’ora se visibili e i passaggi pertinenti della conversazione. Per storie e stati, annotare anche quando il contenuto è stato osservato o acquisito. L’orario di acquisizione e quello di pubblicazione sono informazioni distinte.
- Ricostruire la cronologia. Annotare per ciascun episodio il canale, il profilo, l’orario con il fuso se noto e il riferimento al file conservato. Indicare separatamente i blocchi documentati e quelli riferiti. Questa distinzione permette di verificare quali contatti siano effettivamente successivi al blocco.
- Cercare riscontri tra le fonti. Conservare le e-mail, ove possibile, nel formato originale con le intestazioni. Esportazioni, notifiche e dati applicativi disponibili sul dispositivo possono integrare le schermate. Un nome visualizzato o un’immagine simile su due profili giustificano una verifica. L’attribuzione alla stessa persona richiede riscontri ulteriori, anche del gestore quando acquisibili nelle sedi competenti.
- Preservare i file e documentare l’acquisizione. Conservare i file originari e lavorare su copie per eventuali annotazioni o oscuramenti. Il calcolo di un hash consente di verificare che i file siano rimasti invariati dal momento in cui l’impronta è stata calcolata. L’origine dei contenuti e l’identità del mittente richiedono verifiche distinte.
La sicurezza personale ha priorità sulla raccolta delle tracce. Per documentare i fatti si può partire dai contenuti già ricevuti o visibili, senza riaprire il contatto. Per gli approfondimenti tecnici, lo Studio DBS può ricostruire la cronologia e verificare i riscontri disponibili sui dispositivi e sugli account accessibili con autorizzazione.
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Fonti e riferimenti
- TAR Toscana, sez. IV, sentenza 30 settembre 2026, n. 1825.
- Art. 8 del d.l. 11/2009, testo vigente e art. 612-bis c.p. nel testo riportato dalla legge n. 181/2025.
- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18 ottobre 2021, n. 6958, massimario istituzionale e Polizia di Stato, linee guida sulle misure di prevenzione personali.
- SWGDE, Best Practices for Acquiring Online Content, versione 1.1.
- Pietro Alessio Palumbo, commento alla sentenza, NT+ Diritto, 4 novembre 2026.