Riassunto
Una richiesta di amicizia può violare il divieto di comunicazione anche se non viene accettata. Dalla sentenza della Cassazione n. 32837/2026, un’analisi giuridica e criminalistica di screenshot, attribuzione dell’account, timeline e acquisizione forense delle tracce digitali.
Stalking e contatti social: quando una richiesta di amicizia viola il divieto di comunicazione
Dott. Domenico Moretta
Criminalista forense – Digital & Audio Forensics Expert
Studioso di diritto delle nuove tecnologie e prova digitale
Una richiesta di amicizia su un social network può integrare la violazione del divieto di comunicare con la persona offesa, anche quando non si trasforma in una conversazione. È questo uno dei passaggi più rilevanti della sentenza n. 32837/2026 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, depositata il 3 settembre 2026.
La decisione merita attenzione non soltanto per il principio giuridico affermato, ma anche per le implicazioni probatorie. La Suprema Corte si confronta infatti con videochiamate, richieste di amicizia, screenshot e copie di dati digitali, mostrando quanto, nei procedimenti per atti persecutori, la ricostruzione della condotta passi ormai attraverso la corretta lettura delle tracce generate dalle piattaforme.
Il punto, tuttavia, deve essere formulato con precisione: non ogni interazione social costituisce automaticamente reato e non ogni screenshot possiede, per il solo fatto di esistere, un valore dimostrativo assoluto. Occorre verificare il contenuto della misura cautelare, la collocazione temporale dell’evento, la riferibilità dell’account e del dispositivo, l’integrità della rappresentazione e la presenza di riscontri convergenti.
Il caso esaminato dalla Cassazione
Il procedimento riguardava una più ampia sequenza di condotte persecutorie attribuite all’ex compagno della persona offesa: passaggi e soste nei pressi dell’abitazione, pedinamenti, appostamenti, messaggi e contatti telematici, espressioni minacciose e offensive, imbrattamenti e violazioni delle prescrizioni cautelari.
La Corte d’appello di Torino aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di atti persecutori e per ulteriori reati, tra i quali le violazioni dei provvedimenti di divieto di avvicinamento e di comunicazione. La ricostruzione non si fondava su un’unica fonte, ma su un compendio composto dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle deposizioni testimoniali, da documenti, filmati, screenshot e da alcune ammissioni dello stesso imputato.
Con riferimento al divieto di comunicazione, imposto con ordinanza del 13 aprile 2022, erano state considerate due videochiamate effettuate il 18 e il 20 aprile e due richieste di amicizia inoltrate al profilo social della persona offesa il 22 e il 23 aprile. La Cassazione ha ritenuto tali iniziative incompatibili con la prescrizione di non comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo.
Le condotte non costituivano “meri atti neutri”, ma iniziative dirette a raggiungere la persona offesa mediante strumenti telematici.
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre rilevato che alcune questioni relative all’attribuzione tecnico-forense dei contatti non erano state specificamente prospettate in appello e risultavano, pertanto, nuove in sede di legittimità. Ciò non le ha impedito di esaminare anche la manifesta infondatezza della doglianza, alla luce dell’intero quadro probatorio.
Atti persecutori e violazione della misura: due piani da non confondere
Per comprendere la portata della sentenza è necessario distinguere il delitto di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis del codice penale, dalla fattispecie disciplinata dall’art. 387-bis.
Il primo riguarda la reiterazione di minacce o molestie capace di produrre almeno uno degli eventi tipici previsti dalla norma: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità oppure una significativa alterazione delle abitudini di vita. Nel caso esaminato, i giudici avevano valorizzato, tra gli altri elementi, il ricorso a un sostegno psicologico, l’assunzione di calmanti, l’attivazione di una seconda utenza telefonica e i successivi trasferimenti della persona offesa.
L’art. 387-bis, invece, tutela l’effettività dei provvedimenti adottati per proteggere la vittima. Il disvalore della condotta deriva dalla consapevole inosservanza della prescrizione giudiziaria: quando il destinatario riceve l’ordine di non comunicare “con qualsiasi mezzo”, la regola comprende anche gli strumenti telematici e le funzionalità di contatto offerte dai social network.
La richiesta di amicizia non è quindi valutata come un gesto social astrattamente considerato. Assume rilievo perché è un’iniziativa volontariamente indirizzata verso la persona protetta, compiuta dopo l’adozione della misura e attraverso un canale idoneo a generare una notifica o comunque un evento percepibile dal destinatario. L’eventuale mancata accettazione non trasforma l’iniziativa in un fatto inesistente: l’ordine cautelare impone l’astensione dal contatto, non soltanto il divieto di instaurare con successo una conversazione.
Il principio non può essere generalizzato oltre il caso concreto. Per parlare di violazione occorre esaminare il testo della misura, la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, la data della condotta e la concreta natura dell’interazione digitale.
La cronologia digitale è già parte dell’accertamento criminalistico
Uno dei passaggi più istruttivi della pronuncia riguarda la sequenza temporale. La Corte ha escluso dalla valutazione ai fini della violazione una condotta del 22 febbraio 2022, perché anteriore all’ordinanza del 13 aprile. Ha invece ritenuto utilizzabili le videochiamate e le richieste di amicizia collocate tra il 18 e il 23 aprile.
Questo rilievo, apparentemente semplice, contiene una regola operativa essenziale: la prova di un evento digitale non può essere letta separatamente dalla data di efficacia della prescrizione che si assume violata. In un accertamento serio devono quindi essere allineati almeno quattro riferimenti:
- la data di emissione e di esecuzione o notificazione del provvedimento;
- il momento dal quale il destinatario ne ha avuto legale conoscenza;
- il timestamp associato all’evento sulla piattaforma o sul dispositivo;
- il fuso orario e l’eventuale differenza tra ora del sistema, ora del server e ora visualizzata dall’applicazione.
Un errore di timezone, una schermata priva di data completa o un dispositivo con orologio non correttamente sincronizzato possono incidere in modo decisivo, soprattutto quando l’evento si colloca a ridosso dell’adozione della misura. La timeline, pertanto, non è un semplice elemento descrittivo: è una componente strutturale dell’ipotesi accusatoria e della sua verifica tecnica.
Lo screenshot è una prova digitale?
La Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato: la copia estratta da un documento informatico può avere la medesima valenza probatoria del dato originario, salvo che venga concretamente dedotta e dimostrata una manipolazione. È inoltre considerata legittima l’acquisizione documentale, anche cartacea, di quanto visibile sullo schermo di un dispositivo.
Nel caso specifico, gli screenshot non erano isolati. Erano inseriti in un quadro composto dalle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa, dalle testimonianze, dai filmati e dalle ammissioni dell’imputato. Per questa ragione, l’assenza di una risposta del provider o di un ulteriore accertamento tecnico non è stata ritenuta decisiva.
Da un punto di vista criminalistico, però, occorre evitare un equivoco frequente: la possibilità processuale di utilizzare uno screenshot non coincide con la sua massima affidabilità tecnico-forense. La schermata è una rappresentazione visiva di un contenuto; da sola può non documentare adeguatamente il modo in cui è stata generata, il profilo che ha compiuto l’azione, il dispositivo utilizzato, l’ora effettiva dell’evento o le eventuali modifiche intervenute.
Uno screenshot ritagliato può perdere l’intestazione del profilo, la barra di stato, la data, il contesto della conversazione e altri elementi indispensabili. Inoltre, immagini e interfacce possono essere alterate, simulate o ricostruite. La valutazione non deve quindi fermarsi alla domanda “la schermata esiste?”, ma deve svilupparsi attraverso quesiti più precisi:
- da quale dispositivo è stata prodotta o acquisita;
- quale account era autenticato in quel momento;
- se il contenuto è ancora presente nell’applicazione o nei dati locali;
- se esistono notifiche, database, cache, log o esportazioni dell’account coerenti con l’evento;
- se data, ora, identificativo del profilo e URL risultano verificabili;
- se vi sono elementi esterni di conferma, come testimonianze, filmati, ulteriori messaggi o ammissioni.
In altri termini, lo screenshot può essere una prova documentale utilizzabile; la digital forensics serve a stabilire quanto quella rappresentazione sia autentica, completa, attribuibile e contestualizzata.
L’account non coincide automaticamente con la persona
L’attribuzione soggettiva è uno dei nodi più delicati. Il fatto che una richiesta provenga da un profilo recante un determinato nome e una determinata fotografia non dimostra, da solo, chi abbia materialmente utilizzato l’account nel momento rilevante.
Occorre considerare ipotesi alternative: profili falsi o omonimi, account compromessi, credenziali condivise, sessioni rimaste attive su dispositivi diversi, impersonificazione o interazioni generate da terzi. Allo stesso modo, deve essere distinta una reale richiesta di amicizia da un suggerimento automatico della piattaforma, da una notifica generica o da un contenuto meramente algoritmico.
L’attribuzione tecnica può essere rafforzata correlando più indicatori: numero di telefono o indirizzo e-mail associati all’account, sessioni di accesso, indirizzi IP, dispositivi autorizzati, artefatti presenti sul telefono o sul computer dell’indagato, contatti sincronizzati, cronologia delle notifiche, dati forniti dalla piattaforma e coerenza con il comportamento complessivo. Anche il contenuto, lo stile comunicativo e la conoscenza di circostanze non pubbliche possono avere valore indiziario, ma non dovrebbero sostituire, quando disponibili, gli elementi tecnici.
Quando una persona sottoposta a protezione riceve un contatto potenzialmente rilevante, l’esigenza immediata è conservarne traccia senza alterare inutilmente il dato. Una corretta attività di documentazione dovrebbe comprendere:
- acquisizione dell’intero contesto visibile, evitando ritagli che eliminino nome del profilo, data, ora, URL o elementi dell’interfaccia;
- documentazione video della navigazione all’interno dell’applicazione, quando ciò sia possibile senza compromettere altri dati;
- identificazione del dispositivo e dell’account ricevente, con annotazione di marca, modello, sistema operativo e versione dell’app;
- acquisizione forense o tecnicamente controllata del dispositivo, se proporzionata alla gravità del caso e al rischio di contestazione;
- calcolo degli hash e tracciamento della catena di custodia per i file esportati e per le copie acquisite;
- ricerca di riscontri nei database dell’app, nelle notifiche, nelle e-mail automatiche, nei log di accesso e negli eventuali dati ottenuti dal provider;
- ricostruzione cronologica coordinata con la data della misura, la sua notificazione e gli altri episodi contestati.
La persona offesa non dovrebbe essere indotta a interagire con il mittente per “creare” una prova più evidente. Accettare la richiesta, rispondere o proseguire il contatto può esporla a ulteriori rischi e modificare il quadro digitale. La scelta più prudente è documentare l’evento, preservare il dispositivo e rivolgersi tempestivamente al difensore o all’autorità procedente.
La prova va valutata come sistema, non come immagine isolata
La sentenza n. 32837/2026 conferma un dato ormai centrale nella pratica giudiziaria: le condotte persecutorie possono manifestarsi attraverso azioni digitali minime, rapide e apparentemente banali. Una richiesta di amicizia, una videochiamata senza risposta o una notifica possono assumere un significato del tutto diverso se inserite in una sequenza persecutoria e, soprattutto, se compiute in violazione di una misura cautelare.
La lettura criminalistica impone però di non confondere il significato giuridico della condotta con la qualità della sua documentazione. Il primo dipende dal contenuto del divieto e dal contesto; la seconda richiede metodo, ripetibilità e controllo delle ipotesi alternative.
La conclusione più corretta non è che “basta uno screenshot”. La decisione dimostra, piuttosto, che anche una copia o una schermata può concorrere validamente alla ricostruzione del fatto quando è sostenuta da fonti convergenti e non è oggetto di una contestazione tecnica concreta. Nei casi realmente controversi, l’acquisizione forense del dispositivo, la verifica degli artefatti applicativi, la ricostruzione della timeline e l’attribuzione dell’account restano gli strumenti più affidabili per trasformare una traccia digitale in una prova tecnicamente solida.
Riferimento: Corte di cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 32837/2026, udienza del 5 maggio 2026, deposito del 3 settembre 2026. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003.
Il presente contributo ha finalità informativa e di approfondimento tecnico-giuridico e non sostituisce la valutazione del singolo caso concreto.