Videoriprese nel processo penale: la Cassazione n. 21495/2026 chiarisce quando il filmato deve essere acquisito agli atti

Dott. Domenico Moretta
Criminalista forense – Digital & Audio Forensics Expert
Studioso di diritto delle nuove tecnologie e prova digitale


Una videoripresa può rappresentare un elemento probatorio particolarmente significativo. Ma la forza delle immagini non è sufficiente, da sola, a renderne utilizzabile il contenuto nel processo penale.

Con la sentenza n. 21495 dell’11 giugno 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta su un tema di particolare interesse per chi si occupa di prove digitali e digital forensics: l’utilizzazione delle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini quando i relativi supporti non siano stati acquisiti al fascicolo processuale.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

Nel procedimento esaminato dalla Suprema Corte erano state effettuate, durante le indagini preliminari, alcune videoriprese finalizzate a documentare movimenti e condotte ritenute rilevanti ai fini investigativi.

Le immagini erano state utilizzate nella ricostruzione dei fatti e nell’individuazione dei soggetti coinvolti.

Il problema, tuttavia, era rappresentato dal fatto che i supporti informatici contenenti le videoregistrazioni non risultavano acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nonostante ciò, il contenuto delle immagini era stato comunque valorizzato nella ricostruzione probatoria, anche attraverso quanto riferito dagli operatori di polizia giudiziaria che avevano visionato i filmati.

È proprio su questo punto che interviene la Corte di Cassazione.

Videoriprese della polizia giudiziaria: prova atipica ex art. 189 c.p.p.

La Corte ribadisce una distinzione particolarmente importante.

Le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico e con funzione rappresentativa dei fatti e dei soggetti ripresi, sono riconducibili alla categoria delle prove atipiche disciplinate dall’art. 189 c.p.p.

Quando costituiscono documentazione di un’attività investigativa non ripetibile possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento secondo le regole previste dal codice di procedura penale.

Il punto decisivo è però un altro: la videoregistrazione deve fare effettivamente ingresso nel processo.

Il principio centrale

Quando la videoregistrazione costituisce la fonte probatoria utilizzata per ricostruire una condotta o identificare un soggetto, il relativo supporto deve essere acquisito agli atti, così da consentire al giudice e alle parti di esaminare direttamente le immagini e verificarne provenienza, caratteristiche e corretta interpretazione.

Perché non basta sapere cosa mostrava il filmato

La questione affrontata dalla Cassazione non è puramente formale.

Se una videoregistrazione viene utilizzata come elemento probatorio, il giudice deve poter verificare direttamente ciò che le immagini effettivamente mostrano.

Allo stesso modo, le parti devono essere messe nella condizione di esercitare concretamente il contraddittorio sulla prova.

Questo significa poter formulare osservazioni, ad esempio, sulla:

  • provenienza delle immagini;
  • modalità con cui il filmato è stato acquisito;
  • qualità e caratteristiche tecniche della registrazione;
  • completezza del contenuto disponibile;
  • corretta collocazione temporale delle immagini;
  • interpretazione di ciò che viene effettivamente rappresentato.

Se il supporto contenente la videoregistrazione non è disponibile, viene meno proprio la possibilità di svolgere direttamente queste verifiche.

La testimonianza dell’investigatore può sostituire il video?

È questo uno degli aspetti più interessanti della pronuncia.

La questione non può essere risolta semplicemente sostenendo che un operatore di polizia giudiziaria abbia visionato il filmato e possa quindi descriverne il contenuto.

Quando è proprio la videoregistrazione a costituire la fonte utilizzata per dimostrare un determinato fatto, la possibilità di esaminarne direttamente il contenuto assume un rilievo fondamentale.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto la conoscenza indiretta di ciò che sarebbe stato rappresentato nel video, ma la possibilità per il giudice e per le parti di verificare direttamente la fonte probatoria originaria.

Il caso diverso dei filmati già esistenti prima del procedimento

La sentenza evidenzia anche un’altra distinzione fondamentale.

Le videoregistrazioni effettuate prima e indipendentemente dall’instaurazione del procedimento penale seguono un regime differente.

Si pensi, ad esempio, alle immagini già registrate da un sistema privato o pubblico di videosorveglianza prima dell’intervento della polizia giudiziaria.

Queste registrazioni possono essere ricondotte alla categoria dei documenti disciplinati dall’art. 234 c.p.p..

Diversa è invece la situazione delle riprese realizzate dagli investigatori nel corso di una specifica attività di indagine, che possono assumere natura di prova atipica ai sensi dell’art. 189 c.p.p.

Videoripresa investigativa e filmato preesistente non sono la stessa cosa

Videoripresa effettuata dalla P.G. durante le indagini:
possibile prova atipica ex art. 189 c.p.p.

Filmato formato prima e indipendentemente dal procedimento:
possibile documento ex art. 234 c.p.p.

Perché questa sentenza interessa anche la digital forensics

La pronuncia della Cassazione offre uno spunto particolarmente significativo anche dal punto di vista tecnico-forense.

Quando un video assume valore probatorio, non è sufficiente chiedersi esclusivamente: “Che cosa mostrano le immagini?”

Occorre verificare anche quale sia concretamente il reperto digitale utilizzato, come sia stato acquisito, conservato e prodotto.

Tra gli aspetti che possono assumere rilievo nell’analisi tecnico-forense di una videoregistrazione vi sono:

  • individuazione del file originale o della migliore fonte disponibile;
  • identificazione del dispositivo o del sistema che ha generato la registrazione;
  • verifica dell’integrità del file;
  • calcolo e confronto dei valori hash;
  • analisi dei metadati disponibili;
  • verifica del formato e dei codec audio-video;
  • ricerca di eventuali esportazioni o conversioni;
  • individuazione di eventuali ricompressioni o transcodifiche;
  • verifica della risoluzione e del frame rate;
  • analisi della sequenza temporale delle immagini;
  • verifica di eventuali interruzioni o discontinuità;
  • corrispondenza tra il file repertato, quello analizzato e quello prodotto nel procedimento;
  • possibilità di effettuare verifiche tecniche documentabili e ripetibili.

Integrità del file e catena di custodia

Nell’ambito dell’analisi forense, la disponibilità del reperto digitale assume quindi una funzione essenziale.

L’analista deve poter ricostruire, per quanto possibile, il percorso compiuto dal file dalla sua origine fino alla produzione processuale.

Occorre verificare se il file sottoposto all’esame sia quello originariamente acquisito oppure una copia, un’esportazione o una versione successivamente convertita.

In questo contesto assumono particolare importanza anche la tracciabilità delle operazioni effettuate, la documentazione tecnica e il controllo dell’integrità attraverso funzioni hash.

Si tratta di elementi che consentono di rendere l’analisi verificabile e riproducibile.

Contenuto e metodo non possono essere separati

La pronuncia della Cassazione evidenzia indirettamente un principio centrale nella gestione della prova digitale.

Il valore probatorio di un file non dipende esclusivamente dal suo contenuto.

  • la modalità di acquisizione;
  • la conservazione;
  • l’integrità;
  • la tracciabilità;
  • la disponibilità della fonte;
  • la possibilità di sottoporre il dato a verifica indipendente.

È proprio in questo punto che diritto processuale e digital forensics finiscono per incontrarsi.

Una prova digitale deve poter essere osservata, ma soprattutto deve poter essere verificata.

La decisione della Cassazione

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all’utilizzazione delle videoregistrazioni che non risultavano acquisite agli atti, rilevando come il loro contenuto fosse stato comunque valorizzato in diversi passaggi della motivazione.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per una nuova valutazione conforme ai principi indicati dalla Suprema Corte.

La questione non riguarda quindi un semplice formalismo processuale, ma il modo stesso in cui una fonte probatoria viene introdotta, verificata e valutata nel processo penale.

Videoriprese e consulenza tecnico-forense

Quando un procedimento coinvolge filmati di videosorveglianza, videoriprese investigative o altri contenuti audiovisivi digitali, può essere opportuno procedere a una verifica tecnico-forense finalizzata ad accertarne origine, integrità, caratteristiche tecniche, eventuali trasformazioni, cronologia e corrispondenza con il materiale prodotto nel procedimento.

Il consulente tecnico può inoltre verificare se il materiale disponibile sia sufficiente per un’analisi attendibile e se siano presenti elementi che richiedano ulteriori accertamenti.

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Riferimento giurisprudenziale
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 11 giugno 2026, n. 21495 – udienza 17 aprile 2026.

Video di approfondimento
Il filmato non è agli atti: può essere usato come prova? | Cassazione 21495/2026

Il presente contenuto ha finalità informativa e divulgativa e non sostituisce la valutazione giuridica o tecnico-forense del singolo caso concreto.