Riassunto

L’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2025 segna un passaggio decisivo nella gestione delle prove elettroniche nei procedimenti penali.
Il nuovo quadro europeo e-Evidence ridefinisce tempi, strumenti e garanzie per l’acquisizione e la conservazione dei dati digitali, introducendo gli ordini europei di produzione e conservazione (EPOC ed EPOC-PR) e rafforzando la cooperazione giudiziaria transnazionale.
Per investigatori, avvocati e consulenti tecnici, la digital forensics non è più un supporto accessorio, ma una componente strategica della prova, da governare con rigore metodologico e piena consapevolezza procedurale.

E-Evidence 2026: come cambiano (davvero) le prove elettroniche in Europa e cosa significa per indagini, difesa e consulenti forensi

di Domenico Moretta – Criminalista, Esperto in Digital Forensics e Diritto Digitale

Con i D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 e n. 216 (pubblicati in G.U. 15 gennaio 2026 ed efficaci dal 30 gennaio 2026) l’Italia completa il recepimento operativo del cosiddetto e-evidence package: il nuovo sistema europeo per acquisire e preservare prove elettroniche nei procedimenti penali, con un obiettivo netto: ridurre i tempi della cooperazione transfrontaliera quando i dati sono nelle mani dei prestatori di servizi digitali, mantenendo però un set di garanzie procedurali e un filtro di necessità e proporzionalità.

Il risultato è un cambio di paradigma che, per chi lavora su digital forensics, mobile forensics, OSINT forense e consulenze tecniche (CTP/Periti), ha implicazioni pratiche immediate: non solo “come si acquisisce”, ma come si preserva prima che il dato sparisca, e soprattutto come si rende la prova processualmente robusta.

1) Il quadro UE in due atti: Regolamento + Direttiva (e perché servivano entrambi)

Il sistema europeo si regge su due pilastri:

  • Regolamento (UE) 2023/1543: introduce gli strumenti sostanziali, cioè gli Ordini Europei:

    • EPOC (European Production Order): per ottenere i dati;

    • EPOC-PR (European Preservation Order): per “congelarli” prima che vengano cancellati o sovrascritti.

  • Direttiva (UE) 2023/1544: rende il sistema eseguibile imponendo ai prestatori che offrono servizi nell’Unione di avere un destinatario giuridicamente responsabile (stabilimento designato o rappresentante legale) a cui notificare ordini e decisioni.

Tradotto: senza la Direttiva, l’Ordine rischierebbe di restare “teorico”; senza il Regolamento, mancherebbe lo strumento comune che rende omogenea la cooperazione.

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2) D.Lgs. 215/2025: la “macchina giudiziaria” degli ordini europei

Il D.Lgs. 215/2025 è il decreto che, in concreto, stabilisce chi fa cosa in Italia e come si emettono, si ricevono e si eseguono gli ordini europei di produzione e conservazione.

2.1 PM e GIP: ripartizione per sensibilità del dato

Il modello è coerente con un principio forense-processuale classico: più il dato è invasivo, più deve essere “presidiato”.

In pratica:

  • per categorie meno intrusive (tipicamente dati di abbonato / identificazione utente) la dinamica autorizzativa è più snella;

  • per dati più sensibili (traffico e contenuti) emerge con più forza il filtro del giudice (o la convalida), perché la raccolta impatta maggiormente sui diritti fondamentali.

Per chi opera come consulente, questo significa che la storia autorizzativa diventa parte integrante della valutazione probatoria: non basta “avere il dato”, bisogna poter dimostrare come lo si è ottenuto.

2.2 Urgenza e procedure accelerate: velocità sì, ma con convalide strette

Uno degli aspetti più rilevanti è la gestione dei casi urgenti: il decreto prevede modalità accelerate in fase di indagini preliminari, ma con una logica di “freno di emergenza”:

  • tempi rapidi per l’emissione;

  • convalide in finestre temporali ristrette;

  • in difetto, revoca, cancellazione dei dati eventualmente acquisiti e divieto di documentazione/utilizzazione (in sintesi: “sterilizzazione” del risultato).

Operativamente, questo crea un punto di attenzione decisivo per difesa e consulenza: quando ci si trova davanti a dati ottenuti in urgenza, la prima verifica non è “cosa contengono”, ma se la filiera procedurale è integra (emissione → convalida → notifica → termini).

2.3 EPOC-PR: la preservazione come atto strategico (prima dell’acquisizione)

Nel digitale, la volatilità è il nemico numero uno: retention breve, log che ruotano, contenuti che vengono eliminati, cloud che sovrascrive versioni.

L’ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) intercetta esattamente questo problema: preservare prima che il dato scompaia.

Per uno studio forense, questo è il punto che cambia davvero la routine:

  • prima si protegge la disponibilità del dato;

  • poi si costruisce l’acquisizione completa, con i canali e le garanzie adeguate.

2.4 Conflitto con obblighi di Paesi terzi: nasce un contenzioso “strutturale”

Il sistema disciplina anche lo scenario in cui il destinatario dell’ordine sostenga che l’ottemperanza confligga con obblighi derivanti da normative extra-UE. Qui non siamo davanti a “scuse” occasionali, ma a un tema strutturale dell’economia dei dati globale.

Per consulenti e avvocati questo comporta due conseguenze pratiche:

  1. possibili rallentamenti fisiologici, anche nel modello accelerato;

  2. necessità di pianificare (quando possibile) un doppio binario: preservazione immediata + richiesta strutturata per ridurre il rischio di stallo.

3) Le modifiche “interne” più interessanti: art. 132 Codice Privacy e nuovo art. 263-bis c.p.p.

Oltre agli ordini europei, il D.Lgs. 215/2025 incide su strumenti domestici che, nella pratica, sono centrali nelle indagini digitali.

3.1 Art. 132 Codice Privacy: dati di traffico, urgenza e perimetro

Le modifiche rafforzano e precisano l’assetto di acquisizione/gestione dei dati di traffico, con attenzione a presupposti, urgenza e casi specifici (tra cui profili legati a ricerche di latitanti).

Implicazione tecnica: nei procedimenti dove entrano tabulati, log e metadati, la robustezza probatoria dipende sempre più da:

  • decreto e motivazione;

  • pertinenza temporale;

  • rispetto dei limiti;

  • tracciabilità dell’intervento e auditabilità della catena di custodia del dato presso il fornitore.

3.2 Art. 263-bis c.p.p.: “ordine di conservazione di dati” (freezing) come istituto processuale

L’inserimento del nuovo art. 263-bis c.p.p. formalizza nel codice di rito un istituto che, per chi fa forense, è intuitivo: mettere in sicurezza i dati detenuti da fornitori/operatori per un periodo circoscritto, con proroghe motivate.

È un passaggio importante anche sul piano della narrazione tecnica in relazione:

  • consente di spiegare che l’attività non era “estrazione”, ma preservazione funzionale a evitare perdita della prova;

  • permette di motivare in modo più lineare le scelte di timing e di priorità nell’investigazione digitale.

4) D.Lgs. 216/2025: stabilimenti designati, rappresentanti legali e sanzioni. Il “motore” della compliance

Se il 215 organizza la parte giudiziaria, il 216/2025 è quello che rende il sistema realmente esigibile verso i prestatori.

4.1 Chi deve nominare/designare cosa

  • prestatore stabilito in UE: designa uno o più stabilimenti designati;

  • prestatore non stabilito in UE: nomina uno o più rappresentanti legali in UE.

Il cuore della norma è chiaro: individuare un punto di caduta giuridico su cui far pesare obblighi e responsabilità.

4.2 Scadenze: finestra fino al 18 agosto 2026 (per molti operatori)

Il decreto prevede un termine di adeguamento che, in via generale, porta molti prestatori a doversi conformare entro 18 agosto 2026, con regole specifiche legate alla data di inizio dell’offerta di servizi nell’Unione.

4.3 Autorità centrale e sanzioni: leva reale

Il sistema prevede sanzioni amministrative significative (fino a 1,5 milioni in alcune ipotesi) e designa il Ministero dell’Interno come autorità centrale di vigilanza e irrogazione.

Lettura tecnica: questa parte cambia l’aspettativa di risposta dei provider. Il modello non è più basato solo su “cooperazione” o policy interne, ma su compliance sanzionabile.

5) Cosa significa, concretamente, per indagini e difesa: le 5 ricadute operative

  1. Più rapidità nell’accesso transfrontaliero quando i provider operano strutturalmente in UE.

  2. Centralità della preservazione: EPOC-PR e freezing domestico diventano strumenti-chiave per evitare la volatilità.

  3. Maggiore attenzione alle categorie di dati: abbonato/identificazione vs traffico vs contenuti non sono equivalenti, né sul piano tecnico né su quello delle garanzie.

  4. Aumenta il contenzioso “di qualità”: necessità, proporzionalità, segreto professionale, immunità/privilegi, conflitti con Paesi terzi.

  5. La prova digitale si gioca sulla filiera, non sul singolo screenshot: autorizzazione → preservazione → acquisizione → integrità → documentazione → verificabilità.

6) Mini-checklist “da studio forense” quando un avvocato vi chiama per dati in cloud/piattaforme

  • Mappatura immediata: account, identificativi, timeframe, possibili repository (cloud drive, social, email, messaging, backup).

  • Priorità alla retention breve: log accessi, device list, sessioni, IP, metadata messaggistica, timestamp lato server.

  • Separazione piani:

    • piano forense (copie di lavoro, hash, catena di custodia, report tecnici);

    • piano procedurale (istanze/ordini, convalide, notifiche, termini).

  • Verifica della filiera autorizzativa: soprattutto in urgenza.

  • Pianificazione “anti-stallo”: preservazione subito + acquisizione completa con richiesta mirata e proporzionata.

Conclusione: la nuova regola è “preservare → acquisire → validare”

L’e-evidence non è solo un potenziamento degli strumenti investigativi: è un tentativo di rendere compatibili tre esigenze che nel digitale entrano costantemente in collisione:

  1. volatilità del dato,

  2. transnazionalità dei provider,

  3. garanzie e controlli giurisdizionali.

Per chi opera nella criminalistica e nella consulenza tecnica, il valore aggiunto sta nell’aiutare il processo a non perdere la prova e, allo stesso tempo, a non renderla fragile: perché nel 2026 la differenza non la fa “avere un file”, ma poter dimostrare che quel file è pertinente, integro, tracciabile e legittimamente acquisito.

✒️ Nota sull’autore

Domenico Moretta è criminalista forense, consulente tecnico specializzato in digital forensics, audio forense e trascrizioni giuridiche. Esperto in Diritto della Società Digitale. Autore di volumi divulgativi e professionali, affianca all’attività peritale un percorso di formazione universitaria in diritto della società digitale.
Con il progetto www.acquisizioneprovedigitali.it, promuove una cultura integrata tra scienze forensi e tutela dei diritti nell’ambiente digitale.

*Nota di trasparenza*: parte di questo contenuto è stato redatto con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2022/2065 (AI Act). Il contenuto è stato supervisionato e approvato da un professionista forense.