Riassunto
Le automobili connesse possono custodire tracce utili alle indagini. Il rapporto Europol evidenzia le lacune europee nella vehicle forensics: formati proprietari, cifratura, dati cloud e limiti degli strumenti. Un approfondimento su acquisizione, interpretazione e attribuzione delle informazioni digitali dei veicoli.
di Domenico Moretta – Criminalista forense, esperto in Digital e Audio Forensics
Un telefono associato al sistema multimediale, una destinazione memorizzata nel navigatore, un evento registrato dalle centraline: un’automobile può custodire tracce rilevanti per ricostruire un fatto. La loro presenza, tuttavia, non garantisce che siano accessibili, complete o immediatamente interpretabili.
Il rapporto “Digital forensics: gap analysis”, pubblicato da Europol il 16 ottobre 2026 e realizzato nell’ambito di un’analisi coordinata dalla Commissione europea in cooperazione con l’Agenzia, dedica una sezione specifica alla vehicle forensics.
Il documento offre un quadro istituzionale delle difficoltà segnalate dagli operatori europei. La questione riguarda tanto la capacità di recuperare informazioni quanto la possibilità di comprenderle e utilizzarle attraverso un percorso tecnico verificabile.
Le criticità individuate da Europol
Nella sezione dedicata ai veicoli, il rapporto individua cinque principali aree problematiche:
- Formati proprietari e scarsa standardizzazione, che rendono difficili acquisizione e analisi tra sistemi di costruttori diversi.
- Cifratura, sistemi protetti e archiviazione cloud, che limitano l’accesso diretto alle informazioni.
- Disponibilità ed efficacia insufficienti degli strumenti forensi, con conseguente ricorso a procedure manuali.
- Collaborazione limitata dei costruttori, soprattutto per l’accesso a dati telematici, sistemi backend e log.
- Lacune giuridiche e regolatorie, comprese la carenza di quadri europei armonizzati e le restrizioni su determinate tecniche investigative.
Le priorità indicate comprendono una banca dati europea centralizzata dei sistemi veicolo, strumenti automatizzati per acquisizione e analisi, maggiori capacità di accesso ai dati live, cifrati e remoti, cooperazione con i produttori e formazione specialistica.
Sono esigenze e proposte di sviluppo: il rapporto non introduce nuovi poteri investigativi né costituisce un protocollo operativo vincolante.
L’automobile come insieme di fonti digitali
Dal punto di vista peritale, queste criticità impongono una prima considerazione: parlare genericamente di “dati dell’automobile” rischia di nascondere differenze decisive.
Le informazioni possono trovarsi in componenti distinti, essere generate con finalità diverse e seguire logiche di conservazione non coincidenti. La seguente mappa costituisce una proposta metodologica per impostare l’accertamento, non una checklist riprodotta dal rapporto Europol.
| Fonte da valutare | Possibile interesse investigativo | Verifica essenziale |
|---|---|---|
| EDR – Event Data Recorder | Parametri relativi a determinati eventi del veicolo | Condizioni di registrazione, disponibilità e significato dei parametri |
| Infotainment e navigazione | Dispositivi associati, destinazioni e altri artefatti disponibili | Origine del dato, sincronizzazioni e struttura degli archivi |
| TCU – centralina telematica | Informazioni su connettività e servizi del veicolo | Distinzione tra registrazioni locali e trasmissioni ai servizi remoti |
| Smartphone e applicazioni collegate | Interazioni con il mezzo e servizi associati | Relazione tra dispositivo, account, utilizzatore e periodo esaminato |
| Backend del costruttore o del fornitore | Dati conservati dai servizi connessi | Disponibilità, tempi di conservazione e modalità legittime di acquisizione |
Non tutte queste informazioni sono presenti o recuperabili su ogni automobile. Marca, modello, anno, dotazioni, versione software e servizi attivi incidono sulla concreta disponibilità delle tracce.
Un EDR, inoltre, non va descritto come un archivio generale degli spostamenti: finalità e condizioni di registrazione devono essere verificate sul sistema effettivamente esaminato.
Acquisire il veicolo non significa acquisire tutti i suoi dati
La disponibilità materiale dell’automobile non coincide con la disponibilità dell’intero patrimonio informativo che la riguarda.
Una parte dei dati può essere memorizzata a bordo; un’altra può risiedere nel telefono collegato o presso un fornitore di servizi. L’analisi deve quindi stabilire quali fonti siano pertinenti al quesito e quali attività siano necessarie per preservarle.
Occorre documentare lo stato iniziale del mezzo, le condizioni di alimentazione e connettività e le operazioni effettuate. Accensioni, collegamenti diagnostici e interazioni con i sistemi possono produrre nuovi eventi o modificare informazioni: gli effetti dipendono dall’architettura concreta e devono essere valutati prima dell’intervento.
Anche i tempi di conservazione richiedono attenzione. Non è corretto presumere un periodo uniforme per tutti i sistemi e tutti i servizi. La tempestività dell’accertamento deve accompagnarsi alla verifica delle specifiche condizioni tecniche e delle modalità di accesso consentite.
EVFF: un contributo europeo con un perimetro preciso
Il rapporto richiama lo European Vehicle Forensics Framework, sviluppato da esperti europei delle forze dell’ordine sotto l’egida del Joint Research Centre della Commissione europea e di Europol.
EVFF è un framework modulare destinato all’analisi delle immagini dei sistemi di infotainment. Comprende moduli per il montaggio delle immagini, l’estrazione degli artefatti e la produzione dei risultati.
Il documento precisa però un limite sostanziale: EVFF non supporta l’acquisizione. Per un flusso forense completo deve essere affiancato da altre soluzioni. Europol ne indica la disponibilità gratuita per le autorità di polizia degli Stati membri e dei Paesi associati Schengen attraverso il proprio repository.
Questa distinzione chiarisce un aspetto spesso trascurato: disporre di uno strumento capace di interpretare un’immagine non significa disporre anche del metodo necessario per ottenerla dal veicolo.
Il dato appartiene al sistema: l’attribuzione alla persona va dimostrata
Sul piano probatorio, il passaggio più delicato riguarda il collegamento tra traccia digitale e condotta umana.
Un dato riferibile a un veicolo non identifica automaticamente chi lo guidava.
Una destinazione salvata non dimostra, da sola, che il percorso sia stato effettuato. Un telefono presente nell’elenco dei dispositivi associati non prova che fosse collegato nel momento oggetto di indagine. Un account intestato a una persona non dimostra che ogni operazione sia stata eseguita personalmente da quella persona.
Si consideri, a titolo esemplificativo, un’automobile utilizzata da più familiari. Il ritrovamento di una destinazione nel navigatore richiede di accertare quando sia stata inserita, se derivi da una sincronizzazione e se esistano elementi che ne documentino l’effettivo raggiungimento. Resta poi distinta la questione dell’identità del conducente.
La ricostruzione richiede pertanto riscontri coerenti: immagini di videosorveglianza, dati del telefono, documentazione o altri elementi pertinenti al caso.
Anche l’assenza di una traccia deve essere interpretata con rigore. Un dato non recuperato non equivale necessariamente a un evento mai avvenuto: possono incidere mancata registrazione, sovrascrittura, cifratura o limiti dello strumento impiegato.
Cronologie e risultati devono poter essere controllati
Prima di correlare informazioni provenienti da automobile, telefono e servizi remoti, è necessario verificare il riferimento temporale utilizzato da ciascuna fonte.
Il timestamp può riferirsi alla generazione dell’evento, al suo salvataggio, alla sincronizzazione o alla ricezione da parte di un server. Fuso orario, ora legale e possibili disallineamenti possono incidere sulla ricostruzione.
La relazione tecnica dovrebbe quindi rendere riconoscibili:
- la fonte e il percorso di acquisizione;
- gli strumenti, le versioni e le impostazioni rilevanti;
- i dati originari disponibili e le trasformazioni applicate;
- le verifiche svolte sui risultati;
- i limiti di copertura e le questioni rimaste irrisolte.
Il controllo dell’integrità mediante hash, quando applicabile, documenta la corrispondenza dei dati acquisiti nei successivi passaggi. Non certifica, da solo, la correttezza della loro interpretazione o l’identità di chi abbia generato un evento.
Che cosa cambia per l’accertamento forense
Il contributo del rapporto Europol consiste nel rendere esplicite criticità che incidono sull’intera filiera della prova digitale automobilistica: accesso, conservazione, analisi e comprensione dei risultati.
La mia valutazione è che la vehicle forensics richieda una progettazione dell’accertamento fin dalla prima gestione del mezzo. Occorre individuare le fonti pertinenti, definire le priorità di preservazione, verificare le condizioni di accesso e mantenere distinta l’osservazione tecnica dalla conclusione sulla condotta della persona.
L’automobile può offrire elementi di grande valore investigativo. Il loro peso probatorio dipende dalla possibilità di spiegare da dove provengano, che cosa rappresentino e quali conclusioni consentano realmente di sostenere.
Fonte: Europol, Digital forensics: gap analysis, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2026, in particolare sezione 7, pp. 16–17. DOI: 10.2813/7161293.
Consulta il rapporto ufficiale Europol (PDF)
E tu, sapevi che la tua autovettura può custodire informazioni utili a un accertamento forense?
Tracce di navigazione, collegamenti con lo smartphone e dati dei sistemi di bordo, quando disponibili, possono aiutare a ricostruire eventi e circostanze rilevanti in caso di necessità.
Se hai bisogno di capire quali informazioni potrebbero essere utili nel tuo caso, contattaci. Valuteremo le possibili fonti digitali e la fattibilità di un accertamento tecnico.
Compila il modulo qui sotto oppure scrivi a info@acquisizioneprovedigitali.it. Puoi anche chiamarci al 392 631 7748.
Domenico Moretta
Criminalista forense – Esperto in Digital e Audio Forensics
DBS – Studio di Criminalistica Forense