Il giornalista che riceve atti riservati commette ricettazione? Il caso Milo Infante e i confini del diritto di cronaca

Dott. Domenico Moretta
Criminalista forense – Digital & Audio Forensics Expert
Studioso di diritto delle nuove tecnologie e prova digitale


Il caso nato dalla denuncia presentata nei confronti del giornalista Milo Infante riporta al centro una questione delicata: ricevere e utilizzare un atto giudiziario riservato può integrare il delitto di ricettazione oppure prevale il diritto di cronaca? La risposta non può essere affidata a formule automatiche. Occorre ricostruire la provenienza del documento, verificare se fosse davvero coperto da segreto, distinguere l’acquisizione dalla pubblicazione e valutare, in concreto, interesse pubblico, pertinenza e proporzionalità.

L’analisi che segue riguarda i principi giuridici e probatori applicabili sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Non anticipa valutazioni sulla responsabilità delle persone coinvolte, che compete esclusivamente all’autorità giudiziaria.

Il caso Milo Infante-Stefania Cappa: che cosa risulta dalle fonti pubbliche

Nell’aprile 2026 Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha presentato alla Procura di Milano un esposto-querela nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, dell’inviato televisivo Alessandro De Giuseppe e del consulente Francesco Marchetto. La vicenda è collegata alle nuove iniziative mediatiche e giudiziarie sul caso Garlasco.

Il contenuto dell’atto è stato successivamente mostrato e discusso nel programma televisivo Verità Nascoste – Il Diario, condotto da Milo Infante. L’avvocata Valeria Francesca Mettica ha quindi dichiarato di avere depositato, per conto della propria assistita, una denuncia nei confronti del giornalista, prospettando le ipotesi di ricettazione e violazione del segreto investigativo. Infante ha respinto le accuse e ha manifestato la volontà di essere ascoltato per chiarire la provenienza del documento e le modalità del suo utilizzo.

È necessaria una precisazione: le fonti pubbliche consultate attribuiscono la specifica iniziativa a Stefania Cappa. Parlare genericamente di una denuncia “delle gemelle Cappa” rischia quindi di rendere imprecisa la ricostruzione. Anche nel racconto giornalistico, l’esattezza dei soggetti e degli atti è parte integrante della continenza.

Per la ricostruzione giornalistica si vedano, tra le altre, La Stampa, Fanpage e la replica di Milo Infante pubblicata da Mediaset Infinity.

Quando si configura la ricettazione

L’articolo 648 del codice penale punisce, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto, oppure si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, con la finalità di procurare a sé o ad altri un profitto.

Per sostenere l’accusa non basta dunque dimostrare che il giornalista abbia avuto nella propria disponibilità un documento non destinato alla diffusione. Devono essere accertati almeno:

  • l’esistenza di un delitto presupposto dal quale il documento o il dato provenga;
  • una condotta di acquisto, ricezione, occultamento o intermediazione;
  • la consapevolezza della provenienza delittuosa;
  • il dolo specifico, ossia la finalità di procurare un profitto a sé o ad altri;
  • l’estraneità del soggetto al reato presupposto, perché, in caso di partecipazione, il problema giuridico sarebbe quello del concorso nel primo reato.

Il “profitto” non deve necessariamente coincidere con un guadagno immediato in denaro. La giurisprudenza lo interpreta in senso ampio. Tuttavia, nel lavoro giornalistico, non è sufficiente trasformare ogni vantaggio professionale o informativo in una prova automatica del dolo specifico: finalità informativa, interesse pubblico, modalità di acquisizione ed eventuale vantaggio perseguito devono essere ricostruiti attraverso elementi concreti.

Un file digitale può essere considerato una “cosa”?

Nel processo penale contemporaneo il documento è spesso un file: PDF, fotografia, scansione, messaggio o esportazione da un sistema informatico. Ciò apre un problema interpretativo, perché l’articolo 648 parla di denaro o “cose”.

Con la sentenza n. 11959 del 2020, la Cassazione ha riconosciuto, in materia di appropriazione indebita, che anche un file può possedere una dimensione patrimoniale e una propria individualità, pur essendo immateriale. La decisione ha segnato un passaggio importante, ma non consente di estendere automaticamente ogni conclusione a qualsiasi fattispecie incriminatrice. In materia penale restano centrali il principio di legalità e il divieto di analogia in malam partem.

Di conseguenza, in un’ipotesi di ricettazione avente a oggetto una copia digitale, occorre stabilire con precisione che cosa sarebbe stato ricevuto: il supporto materiale, il file come entità informatica, le informazioni contenute nel file oppure una riproduzione ottenuta senza sottrarre l’originale. La qualificazione non è un dettaglio tecnico, ma incide sulla stessa struttura del reato. Per un approfondimento sulla pronuncia: Sistema Penale, Cassazione n. 11959/2020.

Querela depositata e segreto investigativo non sono sinonimi

Uno dei passaggi più delicati riguarda l’effettiva segretezza dell’atto. Il semplice deposito di una denuncia o querela presso la Procura non rende automaticamente quel documento un atto d’indagine coperto dal segreto previsto dall’articolo 329 del codice di procedura penale.

La Cassazione, con la sentenza n. 21290 del 2017, ha affermato che la denuncia presentata dal privato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non costituisce, per ciò solo, un atto di indagine compiuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. Diversa può essere la situazione della denuncia resa oralmente e verbalizzata dall’autorità, oppure di un atto nel quale siano confluite attività investigative, annotazioni o informazioni coperte da segreto.

Prima di parlare di “violazione del segreto investigativo” occorre quindi rispondere ad alcune domande:

  • si trattava della copia consegnata dalla stessa parte privata o di una copia estratta dal fascicolo dell’autorità giudiziaria?
  • il documento riproduceva soltanto le dichiarazioni dell’autrice oppure conteneva annotazioni, protocolli o informazioni investigative sopravvenute?
  • l’atto era stato espressamente secretato?
  • è stato pubblicato il testo integrale, una sua riproduzione parziale oppure soltanto il contenuto?
  • chi aveva legittimamente accesso alla specifica versione poi diffusa?

La distinzione tra pubblicazione testuale dell’atto e divulgazione del suo contenuto è inoltre rilevante ai fini degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale. Una qualificazione corretta richiede di individuare il documento concreto, il suo stato procedimentale e il momento della diffusione.

La fonte commette un reato: il giornalista ne risponde automaticamente?

No. La ricezione di una notizia da parte di un giornalista non implica automaticamente il concorso nell’eventuale reato commesso dalla fonte. Per contestare il concorso è necessario dimostrare un contributo causale, materiale o morale, accompagnato dalla volontà di partecipare al fatto.

Un conto è ricevere spontaneamente un documento; altro è sollecitare una sottrazione, impartire istruzioni per aggirare le misure di sicurezza, remunerare l’accesso illecito o concordare preventivamente l’estrazione degli atti. Nel secondo gruppo di ipotesi il comportamento del destinatario può assumere un peso causale e psicologico completamente diverso.

La sequenza temporale e comunicativa è quindi decisiva: chi ha preso l’iniziativa, quando è stato formato il file, da quale sistema proviene, quali messaggi hanno preceduto la consegna, quali trasformazioni ha subito e quale consapevolezza emerge dalle conversazioni?

L’interesse pubblico può escludere la ricettazione del giornalista?

La sentenza della Cassazione n. 38277 del 2019, relativa alle posizioni dei giornalisti Gianluigi Nuzzi e Maurizio Belpietro, rappresenta il riferimento più significativo. La Corte ha riconosciuto che l’esercizio del diritto di cronaca, tutelato dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, può essere valutato anche rispetto alla fase di acquisizione della notizia e non soltanto rispetto alla sua successiva pubblicazione.

L’interesse pubblico non crea, però, un’immunità generale per il giornalista e non rende lecita qualsiasi modalità di approvvigionamento delle informazioni.

Il giudice deve compiere un bilanciamento concreto. Occorre verificare se la notizia contribuisca realmente a un dibattito di interesse generale, se il giornalista abbia agito nell’esercizio della propria funzione informativa e se la condotta sia stata proporzionata rispetto allo scopo. La scriminante dell’esercizio di un diritto prevista dall’articolo 51 del codice penale non opera attraverso una semplice etichetta: deve essere dimostrata sulla base dei fatti.

La pronuncia integrale è disponibile su Sistema Penale: Cassazione n. 38277/2019.

Il quadro europeo: libertà di stampa e documenti riservati

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ricordato che la libertà di stampa comprende la protezione delle attività necessarie alla raccolta delle notizie. Nel caso Fressoz e Roire contro Francia, la Corte ha attribuito un peso decisivo all’interesse pubblico della discussione e al ruolo della stampa nel fornire informazioni su un tema già al centro del dibattito.

Nel caso Stoll contro Svizzera, invece, la Grande Camera ha considerato compatibile con l’articolo 10 una sanzione applicata per la pubblicazione di informazioni riservate, valorizzando la natura del documento, le circostanze della pubblicazione, il modo in cui il contenuto era stato presentato e il danno agli interessi protetti.

Le due decisioni mostrano perché non esista una risposta astratta: la libertà di informazione ha un valore fondamentale, ma il suo peso dipende dalla qualità del contributo al dibattito pubblico e dalla proporzionalità della condotta.

Documento autentico e verità delle accuse sono due cose diverse

Un equivoco frequente consiste nel ritenere che l’autenticità di una querela dimostri la verità dei fatti raccontati al suo interno. Non è così.

La verifica dell’autenticità può dimostrare che il documento proviene da un determinato soggetto, che è stato depositato in una certa data o che non ha subito alterazioni. Il suo contenuto rimane, tuttavia, una narrazione accusatoria che deve essere verificata nel contraddittorio. Una denuncia o una querela non è, per il solo fatto di essere stata depositata, prova sostanziale della colpevolezza delle persone indicate.

Nel processo penale, l’articolo 511, comma 4, del codice di procedura penale disciplina la lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o istanza. Anche la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato i limiti dell’utilizzabilità probatoria della querela come prova dei fatti narrati, salvo che le dichiarazioni siano legittimamente acquisite secondo le regole processuali.

Per il giornalista ciò comporta un obbligo di linguaggio: occorre attribuire correttamente le affermazioni alla parte che le formula, evitare di presentarle come fatti già accertati e dare conto, quando possibile, della posizione degli interessati.

Che cosa deve verificare un accertamento forense

Quando l’oggetto della contestazione è un file o una riproduzione digitale, la prova non può fermarsi allo screenshot mostrato in televisione. È necessario ricostruire la catena di acquisizione e le caratteristiche tecniche del reperto.

Profilo Domanda forense Possibili elementi di verifica
Provenienza Da chi e da quale sistema arriva il documento? Log, e-mail, messaggi, account, tracciati di accesso, supporti e testimonianze.
Autenticità Il file corrisponde all’atto effettivamente formato o depositato? Confronto con copia ufficiale, firma digitale, segnatura, protocollo e struttura del PDF.
Integrità Il reperto è rimasto invariato? Hash crittografici, immagini forensi, verbali di acquisizione e catena di custodia.
Completezza Sono presenti tutte le pagine e gli allegati? Numerazione, indici, dimensioni, riferimenti incrociati e confronto tra versioni.
Metadati Quando e con quale software è stato creato o modificato? Metadati interni, file system, cronologia, applicazioni e artefatti temporali.
Modalità di acquisizione La consegna fu spontanea o sollecitata? Conversazioni precedenti, accordi, pagamenti, istruzioni e sequenza temporale.
Diffusione Che cosa è stato realmente pubblicato? Registrazione integrale, montaggio, fotogrammi, trascrizione, versioni online e orari.
Minimizzazione Sono stati oscurati dati non necessari? Confronto tra originale e copia diffusa, tecniche di redazione e reversibilità degli oscuramenti.

Gli hash, da soli, non dimostrano la provenienza lecita né la veridicità del contenuto: attestano l’identità tra due sequenze di dati o l’assenza di modifiche dopo un determinato momento. Analogamente, i metadati possono essere utili, ma devono essere interpretati nel contesto e possono essere modificabili. La robustezza probatoria nasce dalla convergenza di più elementi indipendenti.

Sequestro dei dispositivi e tutela delle fonti

L’accertamento della provenienza di un documento può indurre gli investigatori a cercare e-mail, chat e file nei dispositivi del giornalista. Questa attività incontra, però, garanzie specifiche.

L’articolo 200, comma 3, del codice di procedura penale tutela il segreto professionale dei giornalisti iscritti all’albo, pur consentendo al giudice di ordinare l’indicazione della fonte quando la sua conoscenza sia indispensabile per provare il reato e la veridicità della notizia possa essere accertata soltanto attraverso l’identificazione della fonte.

La Cassazione, con la sentenza n. 98 del 2025, ha ribadito che il sequestro indiscriminato di telefoni e computer dei giornalisti non può trasformarsi in un’acquisizione esplorativa dell’intera vita digitale e di tutte le fonti. Il provvedimento deve individuare il collegamento tra i dati ricercati e il reato, rispettando necessità e proporzionalità. Sul punto: Ordine dei Giornalisti, Cassazione n. 98/2025.

La deontologia non coincide con il diritto penale, ma conta

Una condotta può non integrare un reato e restare comunque problematica sul piano deontologico; oppure può rispettare alcune regole professionali senza che ciò escluda automaticamente una responsabilità penale.

Il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti impone accuratezza, essenzialità dell’informazione, rispetto della dignità delle persone, tutela dei soggetti vulnerabili, rettifica degli errori e trasparenza nei rapporti con le fonti. In una vicenda giudiziaria, questi criteri contribuiscono anche alla valutazione della continenza e della proporzionalità dell’informazione.

Gli scenari giuridici possibili

Scenario Questione prevalente Valutazione indicativa
Copia consegnata legittimamente dall’autrice dell’atto Mancanza della provenienza delittuosa L’ipotesi di ricettazione risulta difficilmente sostenibile, ferma la disciplina della pubblicazione e dei dati personali.
Copia proveniente dal fascicolo, ma atto non coperto da segreto Identificazione dell’eventuale reato presupposto La mera irregolarità amministrativa o professionale non basta: serve un delitto dal quale la cosa provenga.
Documento sottratto illecitamente e ricevuto con consapevolezza Elementi dell’articolo 648 e possibile articolo 51 Occorre verificare profitto, consapevolezza, interesse pubblico e proporzionalità della condotta.
Giornalista che sollecita o organizza la sottrazione Possibile concorso nel reato presupposto Il ruolo attivo può spostare l’analisi dalla ricettazione alla partecipazione nel primo reato.
Diffusione di un documento autentico ma non segreto Privacy, diffamazione, presunzione di innocenza e deontologia L’assenza del segreto investigativo non equivale a libertà illimitata di pubblicazione.
Pubblicazione parziale e oscurata, funzionale a un dibattito pubblico Continenza e minimizzazione La selezione responsabile può rafforzare la proporzionalità, ma va valutata nel caso concreto.

Il punto decisivo: nessun automatismo

Il caso Infante-Cappa non si risolve affermando che “l’interesse pubblico esclude sempre la ricettazione”, né sostenendo che la semplice disponibilità di un atto proveniente da un procedimento penale renda automaticamente responsabile il giornalista.

L’accertamento deve procedere per passaggi:

  1. identificare esattamente il documento e la versione diffusa;
  2. stabilire se e perché fosse coperto da segreto o da un divieto di pubblicazione;
  3. individuare l’eventuale delitto presupposto;
  4. ricostruire la catena di provenienza e le modalità di consegna;
  5. accertare consapevolezza e finalità del destinatario;
  6. distinguere ricezione, eventuale partecipazione all’acquisizione e pubblicazione;
  7. bilanciare interesse pubblico, libertà di stampa e interessi contrapposti;
  8. verificare autenticità, integrità, completezza e contesto del reperto digitale.

È in questa ricostruzione concreta che diritto penale, procedura, deontologia e digital forensics si incontrano. La libertà di stampa tutela anche il lavoro di ricerca delle notizie, ma non costituisce una licenza generale a procurarsi documenti con qualsiasi mezzo. Allo stesso tempo, il diritto penale non può essere impiegato sulla base di presunzioni, equivalenze sommarie o della sola natura “riservata” attribuita mediaticamente a un documento.

Articolo aggiornato al 2 settembre 2026. Le informazioni sul procedimento derivano da fonti aperte e possono essere soggette a successive precisazioni o sviluppi.